Sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 118.

Materia:

consiglieri regionali, sospensione,a supplenza.


Giudizio:

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati:

violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione.


Ricorrenti:

Presidenza del Consiglio dei ministri (conflitto enti 13/2011).


Oggetto:

giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, lettera a) della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16 (Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)).


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3, limitatamente alla lettera a) del comma 1, della legge della Regione Campania 16 del 2011.