Sentenza 12 maggio - 25 giugno 2015, n. 117.

Materia: 

professioni, edilizia, servizio idrico, concessioni termominerali.


Giudizio: 

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati: 

violazione degli articoli 3, 9 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e) ed s) e terzo comma della Costituzione.


Ricorrenti: 

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 77/2014).


Oggetto: 

giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i) ed l), 72, 88, 89, 93, 104, 105 e 108 della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i), 88, 89, 93, lettera b), 104, lettera a), 105 e 108, lettera a) della legge della Regione Campania n. 16 del 2014;

- dichiara l'inammissibilità con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 49, lettera l) della legge della Regione Campania n. 16 del 2014;

- dichiarata la non fondatezza con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 72 della legge della Regione Campania n. 16 del 2014.