Sentenza 13 maggio - 1 luglio 2015, n. 124.

Materia: 

demanio marittimo, finanziamento attività assistenziali, accreditamento strutture sanitarie private, potere discrezionale sanzionatorio in materia di VIA.


Giudizio: 

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati: 

violazione degli articoli 117, secondo comma, lettere l), e) e s), terzo comma, 118, 119, secondo comma e 120, secondo comma della Costituzione.


Ricorrenti: 

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 75/2013).


Oggetto: 

giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 36, lettere c), d), ed e), 44, lettera a), 51, 127, lettere b) e c), 140 e 183 della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013). 


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 51, 127, lettere b) e c), 140 e 183 della legge della Regione Campania n. 5 del 2013;

- dichiarata la non fondatezza con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 36, lettera e), ultimo periodo e 44, lettera a) della legge della Regione Campania n. 5 del 2013

- dichiarata l'estinzione del processo con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 36, lettere c), d) ed e) (escluso l'ultimo periodo) della legge della Regione Campania n. 5 del 2013.