Sentenza 4 aprile - 11 maggio 2017, n. 107.

Materia:

Edilizia e urbanistica.


Giudizio:

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati:

violazione degli articoli 3, 9, 81, terzo comma, 97, 117, commi primo e secondo, lettere e), l) ed s) e terzo comma della Costituzione.


Ricorrenti:

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 30/2016).


Oggetto:

giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 1, lettera l); 17, commi da 3 a 6; 19, comma 10; 21, comma  1, lettera d) e 22, comma 4, lettera a) della legge della Regione Campania 5 aprile 2016 n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016).


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4-bis della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera l) della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 nella parte in cui fa riferimento «alla stessa legge» anziché «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente»;

- dichiara l'inammissibilità con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, lettera d) della legge della Regione Campania 6 del 2016;

- dichiarata l'estinzione del processo con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, commi da 3 a 6, dell'articolo 19, comma 10, e dell'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge della Regione Campania n. 6 del 2016.