Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 12.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 31 del 14 maggio 2012


"Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura"


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge persegue obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi a favore dei soggetti che esercitano l'attività agricola.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, stabilisce i procedimenti di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanza anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola (CAA), autorizzati ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).


 

 

Art. 2

(Adempimenti dei CAA e tempi del procedimento)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, definisce gli adempimenti a cui i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria, consistente nel riscontro della completezza documentale di ciascun procedimento di cui all'articolo 1, compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l'attività agricola, della attestazione della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale nonché al rilascio della attestazione dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.

2. Le amministrazioni competenti adottano, per ciascun procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, il provvedimento finale entro il termine stabilito che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine, che in ogni caso non può superare i centoventi giorni, l'istanza si considera accolta.

3. Gli adempimenti delle pratiche possono essere svolti, in sede di istruttoria locale, dai CAA e successivamente, per l'approvazione finale, da parte degli organismi addetti al controllo della Regione Campania. Questi ultimi adottano il provvedimento finale entro e non oltre i termini stabiliti per ciascun procedimento e comunque non oltre i termini previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 99/2004.


 

 

Art. 3

(Convenzione)

1. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione  consiliare competente in materia di agricoltura, predispone un o schema di convenzione da stipulare con i CAA, per disciplinare gli aspetti organizzati vi relativi alle attività individuate nei procedimenti.

2. La convenzione di cui al comma 1 non prevede oneri a carico della Regione Campania.


 

 

Art. 4

(Requisiti dei CAA e attività di verifica)

1. I CAA sono esclusivamente quelli che operano sul territorio della Regione Campania ed aventi sede in almeno tre province.

2. I CAA devono presentare alla Regione Campania un a polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 marzo 2008, n. 31724 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari ad euro 2.000.000,00.

3. Presso ogni sede CAA deve essere garantita la presenza di un congruo numero di addetti in possesso di adeguata formazione professionale ed esperienza, sulla base dei criteri che sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1.

4. I CAA garantiscono la certezza della data della protocollazione, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

5. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, individua l'ufficio preposto alla vigilanza sullo svolgimento delle attività effettuate dal CAA e le procedure di controllo cui l'ufficio stesso deve attenersi.

6. La Giunta regionale assicura la pubblicazione, anche sul proprio sito web, dell'elenco aggiornato dei CAA operanti in Regione Campania e delle convenzioni stipulate.


 

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro