Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 13.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, 20 gennaio 2017, n. 329 novembre 2018, n. 42, 29 dicembre 2020, n. 38 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 - 16 aprile 2013, n. 70.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 


Testo vigente della Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 13.

 

 

"Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012)"

 

  


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La Regione Campania, riconosciuto l'alto valore economico della coltura del castagno, considera l'infezione da imenottero cinipide galligeno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, un'emergenza regionale sotto il profilo economico, fitosanitario ed ambientale, in quanto incombente minaccia per la castanicoltura, risanabile, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, soltanto in tempi medio-lunghi con la neutralizzazione biologica dell'agente patogeno.

1bis. La Regione Campania riconosce l'alto valore economico della coltura del castagno, in particolare nelle aree collinari e montane del territorio regionale, nonché la sua rilevanza sociale e ambientale in quanto svolge un ruolo fondamentale, oltre che per la produzione dei frutti e del legno, anche per il presidio del territorio e per la salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico e del paesaggio. (1)


(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 42.


 

 

Art. 2

(Individuazione dell'infestazione parassitaria)

1. La Regione Campania, per fronteggiare l'emergenza di cui all'articolo 1, promuove l'attività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme di intervento utili per l'estirpazione del fenomeno, d'intesa con associazioni dei produttori, istituti universitari e di ricerca, ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in materia di emergenza fitosanitaria ed agricola, la Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alla ricerca, ai trattamenti ed alle operazioni di contenimento del danno ambientale.

3. I trattamenti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche a carico delle associazioni dei produttori e da altri soggetti che operano specificatamente nel settore come consorzi o soggetti consorziati per tali finalità. A copertura delle spese da sostenere per gli interventi di ripristino dei castagneti danneggiati dalle principali patologie e preservarne la coltura, anche in relazione al mancato reddito derivante dalla perdita di produzione, possono essere concessi, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia nonché della normativa europea in materia di aiuti di Stato, contributi ai castanicoltori. (1)

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 13, comma 3, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

Art. 3

(Adozione di misure preventive e contenitive)

1. Per contenere la propagazione, il danno ambientale ed economico conseguenti all'infestazione da cinipide del castagno, coerentemente con le misure previste dal programma di sviluppo rurale 2007/2013, si stabiliscono:

a) operazioni selvicolturali di pulizia del sottobosco, conservazione della copertura vegetale e cure colturali del soprassuolo (potature, sfolli, diradamenti) negli ambiti e modalità opportuni;

b) mantenimento, consolidamento e rinfoltimento degli ecosistemi forestali, al fine di ripristinare il potenziale silvicolturale nelle aree danneggiate dall'emergenza determinata dal cinipide del castagno e preservarne la specifica biodiversità.

2. La Giunta regionale adotta con delibera i provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.


 

 

Art. 3 bis (1)

Azioni previste

1. La Regione Campania, per fronteggiare la grave crisi del comparto castanicolo, anche in considerazione delle emergenze fitosanitarie in corso e delle gravi emergenze economiche finanziarie degli attori della filiera castanicola, favorisce:

a) le attività di sostegno a consorzi di valorizzazione che si impegnano a promuovere attività di ricerca ed innovazione sulla filiera castanicola, attività di promozione e valorizzazione dei prodotti IGP e della castagna campana, attraverso piani di marketing e studi di fattibilità e progetti di valorizzazione dei prodotti finiti e dei prodotti freschi;

b) le azioni promozionali e di valorizzazione, da realizzare sia sul mercato interno che sui principali mercati internazionali di riferimento volti a valorizzare le produzioni castanicole campane;

c) lo studio, la progettazione e la valorizzazione di un marchio collettivo regionale;

d) l'incremento e la nascita di cooperative tra produttori agricoli castanicoli.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 42.



 

Art. 3 ter (1)

(Soggetti beneficiari) 

1. Gli interventi previsti all'articolo 3 bis possono essere realizzati da società consortili costituite da Piccole e Medie Imprese (PMI) agricole, cooperative agricole, associazioni di produttori e di categoria, Organizzazioni di Produttori (OP), enti pubblici di ricerca, società di ricerca e consulenza in agricoltura. (2)

2. I consorzi beneficiari possono attingere al contributo pari a 2,5 volte il capitale sociale interamente versato, con un massimale pari a euro 200.000,00 all'anno. (3)

3. Il consorzio presenta domanda mediante la predisposizione di un piano di attività che prevede la spesa di almeno euro 200.000,00 all'anno e la predisposizione di azioni nel settore della ricerca scientifica, piani di marketing promozionali della filiera di cui all'articolo 3bis.

4. I consorzi di valorizzazione devono avere la partecipazione azionaria di soci con sede legale in almeno tre province della Regione Campania.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 42.

(2) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

(3) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.



 

Art. 3 quater (1)

(Osservatorio regionale per la castanicoltura)

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la castanicoltura, di seguito denominato Osservatorio, così composto:

a) un componente per ognuna delle Province e della Città metropolitana della Regione Campania, designato dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, su proposta delle stesse Province e della Città metropolitana;

b) un componente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, designato dal Presidente della stessa Commissione;

c) un componente della Commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, designato dal Presidente della stessa Commissione; 

d) un componente designato dalla direzione generale della Giunta regionale competente in materia di agricoltura;

e) un componente designato dalla direzione generale della Giunta regionale, competente in materia di ambiente;

f) un componente per ogni consorzio di tutela riconosciuto, designato dal Presidente dello stesso consorzio.

2. L'Osservatorio, presieduto e convocato dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura:

a) programma azioni singole, oppure sinergiche di settore, oltre a fornire supporto per la presentazione delle istanze per i marchi IGP e DOP; 

b) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge e monitora l'attuazione dell'intervento legislativo; 

c) si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, di locali e risorse umane e strumentali messe a disposizione dalla direzione generale della Giunta regionale competente in materia di agricoltura.

3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito, senza la previsione di alcun rimborso spese.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 42.


 

 

Art. 4 (1)

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento delle risorse alla Missione 9, Programma 7, Titolo 1 e riduzione di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 3, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

Art. 5 (1)

[(Modifiche alla legge regionale 1/2012)]

[1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così sostituito:

"1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), l), i), m), e n), sono conferite alle province e alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s), e t)".

2. Il termine fissato dal comma 15 dell'articolo 52 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania) è differito al 30 giugno 2012.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 42, comma 4, legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 in seguito la Corte Costituzionale con la sentenza 8 – 16 aprile 2013, n. 70 (Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 70 - 1^ serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma.


 

 

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro