Legge Regionale 21 luglio 2012, n. 22.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 47 del 30 luglio 2012


"Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012)"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:


Art. 1

(Principi)

1. La Regione Campania, in attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1350/2007, riconosce che ogni forma di persecuzione rivolta al genere femminile che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o di qualunque tipo dirette a provocare sofferenza alla donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata che nella pubblica, rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce una minaccia per la salute e la sicurezza.



 

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto e dei principi dell'articolo 1, disciplina gli interventi previsti dall'articolo 29 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), promuovendo l'integrazione della rete dei servizi sociali e ospedalieri per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza di genere.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove politiche specifiche attraverso gli strumenti di programmazione sociale e sanitaria.



 

Art. 3

(Integrazione servizi territoriali antiviolenza di genere)

1. Ai fini dell'integrazione delle strutture e delle attività per la prevenzione, l'assistenza e il contrasto della violenza di genere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta regionale, d'intesa con l'assessore alla sanità e alle politiche sociali, individua il Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali.

2. Il Centro regionale ha il compito di sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate all'ottimizzazione degli interventi di presa in carico delle donne vittime della violenza di genere e a creare rapporti di cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio.

3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, sono confermate in capo al Presidio ospedaliero San Paolo, unitamente alla Unità operativa complessa di psicologia clinica del distretto 26, dell'Azienda sanitaria locale NA1, le funzioni di Centro regionale di coordinamento della rete dei servizi territoriali antiviolenza di genere.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità della donna vittima della violenza di genere, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità persona le e al diritto alla protezione dei dati personali, stabilisce con regolamento, in osservanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, i criteri in materia di utilizzo dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.

5. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

6. Al responsabile e ai referenti del Centro di coordinamento non è attribuito alcun tipo di compenso, rimborso o indennità di natura equivalente.



 

Art. 4

(Osservatorio regionale della rete antiviolenza)

1. Con decreto del Presidente della giunta regionale è istituito, presso la struttura amministrativa regionale competente, l'Osservatorio regionale della rete antiviolenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio realizza il monitoraggio, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati delle strutture di cui alla legge regionale 2/2011 e di cui all'articolo 3 sul fenomeno della violenza di genere, per costruire una sinergia tra i soggetti coinvolti in modo da sviluppare e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate sul territorio.

3. L'Osservatorio supporta:

a) l'assessorato regionale alla sanità e alle politiche sociali a sviluppare procedure e linee guida operative condivise per la tutela della salute e per il contrasto alla violenza di genere;

b) l'assessorato regionale alla sanità a sviluppare programmi di formazione per tutti gli operatori sanitari, inclusi i medici di base;

c) l'assessorato regionale alla sanità a definire linee guida e protocolli sanitari per la prevenzione, la cura e la diagnosi precoce.

4. L'Osservatorio provvede:

a) allo sviluppo di campagne di informazione sugli esiti della violenza sulla salute della donna vittima della violenza;

b) allo sviluppo di programmi di sensibilizzazione di contrasto alla violenza di genere;

c) allo sviluppo di sistemi di monitoraggio del fenomeno e di raccolta dei dati sugli effetti della violenza per l'istituzione di una banca dati informatizzata;

d) all'attivazione di protocolli d'intesa, in tema di contrasto alla violenza di genere, tra le istituzioni del territorio, distretti scolastici, nonché con le associazioni di donne impegnate al sostegno delle vittime.

5. L'Osservatorio ogni biennio pubblica, sul sito della Regione, i dati raccolti a fini statistici.



 

Art. 5

(Composizione Osservatorio regionale della rete antiviolenza)

1. L'Osservatorio è costituito:

a) dal Presidente della giunta regionale, o suo delegato;

b) dall'Assessore regionale alle attività sociali o suo delegato;

c) dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, o suo delegato;

d) dal Presidente della Commissione regionale per l a realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;

e) dal Presidente della Consulta regionale femminile, o suo delegato;

f) dai Direttori generali delle ASL e delle Aziende ospedaliere, o loro delegati;

g) dal responsabile del Centro di coordinamento di cui all'articolo 3;

h) da sei esperti, di comprovata esperienza, scelti tra ginecologhe, psicologhe, sociologhe e assistenti sociali, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

i) da cinque rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato femminile istituzionalmente finalizzate alla protezione e al sostegno delle donne vittime della violenza di genere, operanti sul territorio regionale, in rappresentanza delle cinque province.

2. L'Osservatorio si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei componenti, dura in carica cinque anni e, comunque, non oltre la durata dell'intera legislatura. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura amministrativa regionale competente.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta regionale, sentito l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale e le associazioni di cui al comma 1, lettera i), nomina i componenti dell'Osservatorio. Svolge le funzioni di Presidente dell'Osservatorio il componente di cui al medesimo comma 1, lettera g).

4. La partecipazione dei componenti e degli esperti, è a titolo onorifico e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente.



 

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. L'Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni biennio alla Commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali, dal Centro di coordinamento e dall'Osservatorio.



 

Art. 7

(Risorse finanziarie)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.



 

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)

1. Il comma 10 dell'articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012–2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012) è abrogato e rivive l'articolo 5 bis (Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale) della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale).



 

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro