Legge Regionale 3 aprile 1987, n. 21.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 19 del 13 aprile 1987

 

«Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1986, n. 41 - Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle Associazioni che perseguono la tutela e la promozione dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati»

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Dopo l'articolo 7 della Legge Regionale n. 41 del 22 dicembre 1986 è aggiunto il seguente articolo 8 «Norma transitoria». Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 3 per l'anno 1986 è fissato al 30 giugno 1987.

Le domande devono essere corredate di:   

- relazione sull'attività svolta nell'anno 1986;

- piano finanziario 1986;   

- numero degli associati.



Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 3 aprile 1987

FANTINI