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Legge Regionale 3 aprile 1987, n. 21.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 19 del 13 aprile 1987
«Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1986, n. 41 - Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle Associazioni che perseguono la tutela e la promozione dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati»
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Dopo l'articolo 7 della Legge Regionale n. 41 del 22 dicembre 1986 è aggiunto il seguente articolo 8 «Norma transitoria». Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 3 per l'anno 1986 è fissato al 30 giugno 1987.
Le domande devono essere corredate di:
- relazione sull'attività svolta nell'anno 1986;
- piano finanziario 1986;
- numero degli associati.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.
Napoli, 3 aprile 1987
FANTINI
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 19 del 13 aprile 1987 PDF (Dimensione file: 31,29 Kb)