Legge Regionale 28 marzo 1987, n. 20.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 18 del 6 aprile 1987

«Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 - Funzionamento dei gruppi consiliari»

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

 

la seguente legge:

Art. 1  

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, modificata dalle leggi regionali 3 aprile 1973, n. 11; 20 gennaio 1976, n. 6; 31 ottobre 1978, n. 50, è aggiunto il seguente comma: «L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari».



Art. 2  

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, modificata dalle leggi regionali 3 aprile 1973, n. 11; 20 gennaio 1976, n. 6; 31 ottobre 1978, n. 50, è modificato come segue: «31 ottobre 1978, Per spese di funzionamento dei Gruppi consiliari con decorrenza 1o gennaio 1987 è previsto un contributo fisso mensile rappresentato:   

a) da una quota di L. 600.000 per ciascun Gruppo quale ne sia la consistenza;

b) da una quota variabile ragguagliata a L. 250.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo.

A valere sull'anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti.

I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza entro il mese di febbraio di goni anno una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrativi nell'anno precedente.


 

Art. 3  

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 150 milioni per il 1987, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 5 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi all'onere si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

Art. 4  

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 28 marzo 1987

FANTINI