Legge Regionale 26 gennaio 1987, n. 10.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 7 del 2 febbraio 1987

 

«Modifica delle Leggi regionali 3 gennaio 1983, n. 1 e 24 gennaio 1986, n. 2 relative alla istituzione in ciascuna Unità Sanitaria Locale del servizio per la tutela della salute mentale»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 20 della Legge regionale 3 gennaio 1983, n. 1, nel testo modificato ai sensi dell'art. 1 della successiva Legge regionale 24 gennaio 1986, n. 2, è sostituito dal seguente: «In conformità del primo comma dell'art. 64 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, il definitivo superamento degli ex Ospedalieri Psichiatrici è disciplinato nel Piano Sanitario Regionale, in cui sono indicati modalità e termini di chiusura e dovrà avvenire, comunque, entro il 31 dicembre 1989».


 

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 26 gennaio 1987

FANTINI