Legge Regionale 1 settembre 1988, n. 19.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 42 del 12 settembre 1988


«Ulteriori interventi per favorire l'acquisto di alloggi in complessi soggetti a vendita frazionata»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale della Campania, con le procedure e modalità tutte della L.R. 30 novembre 1982, n. 65, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di alloggi, come prima abitazione da parte di locatari in complessi residenziali unitari di consistenza non inferiore a 30 unità immobiliari per i quali il proprietario abbia dato inizio alle procedure di vendita frazionata in data non posteriore al 10 aprile 1984.

Il termine per la presentazione della domanda è di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 2

Il requisito oggettivo del completamento degli alloggi interessati alla vendita frazionata almeno da quindici anni dalla concessione del contributo è ridotto ad anni dodici.



Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 605 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 previamente integrato della somma di lire 200 milioni mediante prelievo di detto ammontare dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.



Art. 4

Le istanze presentate in base alla L.R. 29 marzo 1984, n. 22 e ritenute ammissibili dalla Giunta regionale ma che non hanno conseguito la concessione del contributo sono acquisite come nuove istanze senza bisogno di riproposizione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 1 settembre 1988

FANTINI