Legge Regionale 27 giugno 1988, n. 14.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 37 dell'11 luglio 1988


«Modifica alla Legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 concernente il funzionamento dei Gruppi Consiliari»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 3 della Legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, modificata dalle Leggi regionali 3 aprile 1973, n. 11; 20 gennaio 1976, n. 6; 31 ottobre 1978, n. 50 e 28 marzo 1987, n. 20, è modificato come segue: «Per spese di funzionamento dei Gruppi consiliari con decorrenza 1° gennaio 1988 è previsto un contributo fisso mensile rappresentato:

a) da una quota di L. 700.000 per ciascun Gruppo quale ne sia la consistenza;

b) da una quota di L. 400.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo.

A valere sull'anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti.

I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrati nell'anno precedente».



Art. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge, previsto in Lire 90 milioni per il 1988, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 5 "Contributi per il funzionamento dei Gruppi Consiliari" dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988, che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi all'onere si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 27 giugno 1988

FANTINI