Legge Regionale 16 novembre 2012, n. 30.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 73 del 26 novembre 2012


"Modifiche alle leggi regionali 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), 28 febbraio 1987, n.  11  (Norme  per  la  tenuta  degli  albi  delle  imprese artigiane  e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) e 27 luglio 2012, n. 24 (Campania zero – norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità)"


IL CONSIGLIO REGIONALE  

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:


Art. 1

(Abrogazione e modifiche legislative)

1.  Il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è abrogato.

2.  Per l'anno 2012, in via transitoria, il termine del 31 ottobre indicato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6/2007 è fissato al 18 dicembre 2012.

3. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato), dopo la parola "Artigianato." è aggiunto il seguente periodo: "In attuazione della direttiva 2006/123/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno e nel rispetto dei principi fondamentali   previsti  dal decreto legislativo  26  marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 06/123/CE), quando la Commissione Provinciale per l'artigianato adotta provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui alla lettera a) che operano nel medesimo settore  di  attività  delle  imprese  interessate  alla decisione  sono  obbligati  ad  astenersi dall'istruttoria e dal voto. Il settore di attività  è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche."

4.  Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente in materia di incompatibilità) è così modificato:

a) la parola "rinominati" è sostituita dalla seguente "nominati";

b) le parole "Le presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Con riferimento alla composizione della commissione VIA le presenti disposizioni".


 

Art. 2

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro