Legge Regionale 25 marzo 1988, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 19 del 5 aprile 1988

«Proroga dei termini di cui agli articoli 22 e 23 della Legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 concernente nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta».


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il termine "31 dicembre 1985" di cui al II comma dell'art. 22 ed il termine "31 dicembre 1987" di cui al I comma dell'art. 23 della Legge regionale 15 marzo 1984 n. 15 sono prorogati al 30 giugno 1989.



Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 marzo 1988

FANTINI