Legge Regionale 18 ottobre 1989, n. 22.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 48 del 30 Ottobre 1989


 "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 3 della L.R. 21 novembre 1987, n. 41, concernente interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1

Presentazione delle istanze

I Comuni o loro consorzi che in tendono avvalersi degli interventi di cui all'art. 2 della L.R. 21 novembre 1987, n. 41 devono inoltrare alla Giunta regionale - Servizio Assistenza Sociale – motivata istanza dalla quale risultino evidenziate la base di potenziale utenza destinataria degli interventi - con espressa dichiarazione dei Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia o del Servizio sociale comunale che trattasi di minori a rischio -, la specifica dei contributi e la lista dettagliata delle aziende produttive che si sono dichiarate disponibili - per tramite di formale certificazione – ad ospitare allievi di Formazione/Lavoro alle condizioni di cui alla presente legge.



Art. 2

Istruttoria

Il Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale istruisce le istanze di cui all'articolo precedente nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, ai fini del riscontro di ammissibilità, con i criteri di cui all'art. 2 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41.

Sono da considerarsi presupposti di priorità, nell'istanza di cui al comma precedente, le particolari connotazioni che individuano, oltre ai momenti di Formazione/Lavoro, anche interventi di recupero scolastico, di crescita culturale e di utilizzazione coordinata del tempo libero e ciò in sintonia con il dettato dell'art. 1 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41.

Le istanze valutate ammissibili, danno luogo ad atto deliberativo della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, con il quale viene disposto l'impegno di massima dei contributi richiesti e l'inoltro della documentazione necessaria, all'Agenzia regionale per l'impiego per la stesura dei progetti specifici di formazione/lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego per l'approvazione dei progetti stessi.

L'impegno di spesa assunto sui capitoli di bilancio di cui alla Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41. Diventa definitivo con decreto dell'Assessore ai servizi sociali, in conformità a deliberazione della Giunta regionale.



Art. 3

Ambiti di contribuzione

La Regione, in attuazione della Legge regionale. 21 novembre 1987, n. 41, interviene con propri contributi nei confronti di:

- Aziende produttive aventi le caratteristiche di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della citata Legge legge regionale;

- Enti locali e loro consorzi;

- Giovani d'età compresa fra i quindici e i vent'anni ricadenti nell'area a rischio di emarginazione e/o penale. 

 Per le aziende produttive sono previste:

- incentivazioni per la copertura degli oneri assicurativi degli allievi in misura integrale;

- incentivazioni per attività di training nella misura di L. 10.000 per presenza per allievo;

- incentivazioni per l'assunzione a tempo indeterminato di allievi in formazione nella misura di L. 3.000.000 per allievo assunto;

- incentivazione per la costituzione di consorzi finalizzati agli scopi di cui alla presente legge in misura integrale.

Per gli Enti sono previsti:

- provvidenze nella misura del 10% dei costi totali dei progetti per il ristorno delle spese di organizzazione e di coordinamento degli interventi;

- incentivazione per la costituzione di botteghe artigiane di transizione nella misura dell'80% dei costi evidenziati ed approvati dal competente Assessorato regionale all'artigianato.

Per i giovani sono previste:

- incentivazioni sotto forma di assegni di frequenza alle attività di Formazione/Lavoro nella misura di L. 15.000 per presenza omnicomprensive;

- contribuzione integrale per le spese di residenzialità, dove richieste da situazioni logistiche e di abbandono o di insufficienza familiare debitamente documentate nella misura di L. 20.000 al giorno.

È, infine, previsto il concorso finanziario della Regione per l'attuazione di iniziative di completamento alla manovra di sostegno della condizione giovanile a carattere culturale, e ricreativo (articolo 1, Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41).

In particolare ai Comuni e/o Consorzi che presentano programmi coordinati viene riconosciuta una quota integrativa di spesa eventualmente occorrente per il primo impianto delle attrezzature necessarie alle attività e la copertura dei costi per la partecipazione gratuita alle stesse dei giovani non abbienti.



Art. 4

Villaggi Giovanili

Al fine di sperimentare in forma organica iniziative concorrenti alle finalità della presente legge, i Comuni o loro Consorzi possono presentare, per il finanziamento, progetti concernenti l'istituzione di «villaggi giovanili» per il recupero o lo sviluppo delle arti e dei mestieri.

Tali «villaggi giovanili» sono destinati a raccordare le finalità di cui ai precedenti articoli con interventi più complessi tesi a favorire l'avvio di autonome forme produttive dei giovani, singoli o associati, con attività culturali, sportive e ricreative ed anche eventuali azioni tendenti al recupero ambientale e/o produttivo di spazi ed edifici anche articolati sul territorio ed organizzati secondo criteri di valorizzazione turistica.

Il relativo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41, viene assunto con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 18 ottobre 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA