Legge Regionale 25 agosto 1989, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 39 del 6 Settembre 1989


"Finanziamento dell'attività del Comitato Regionale per il Servizio radiotelevisivo"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO 

ha apposto il visto 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROMULGA 

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania provvede a fornire i mezzi necessari per il funzionamento del Comitato regionale per il Servizio radiotelevisivo, previsto dall'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.


 

Art. 2

L'Ufficio di Presidenza assegna al Comitato i locali, le attrezzature e il personale, che è tratto dalla dotazione organica del personale del suolo separato del Consiglio regionale.


 

Art. 3

Tutte le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato sono impegnate e liquidate di Presidenza, a richiesta del Comitato, secondo le norme e con le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio regionale.


 

Art. 4

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge previste in Lire 100 milioni fanno carico per l'anno 1989 e per i successivi esercizi al capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale riguardante: "spese, compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale. Convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche".

Le altre spese derivanti dalla presente legge fanno carico per il 1989 e per i successivi esercizi ai rispettivi capitoli del bilancio del Consiglio regionale.


 

Art. 5

La presente Legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 agosto 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA