Legge Regionale 24 novembre 1989, n. 25.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 53 del 4 dicembre 1989

 

"Integrazione alla Legge Regionale 25 agosto 1989, n. 10, recante: Compensi ai componenti delle Commissioni e Sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge: 

Art. 1

I compensi di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 25 agosto 1989, n. 10, si estendono anche ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni esaminatrici dei concorsi banditi dalla Giunta Regionale della Campania anteriormente all'anno 1989 e non ancora definiti.


 

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per i concorsi indetti dalla Giunta Regionale della Campania con lo stanziamento di cui al capitolo 1813 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, giusta quanto previsto dall'articolo 27 – V comma – della Legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte, con le medesime modalità, mediante gli appositi stanziamenti di bilancio.


 

Art. 3

La presente è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della sua Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

 Napoli, 24 novembre 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA