Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 20.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 21 del 7 maggio 1990

 

   «Istituzione della Consulta Regionale per l'ambiente»   


 

 IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

Finalità

La Regione Campania al fine di promuovere, nel quadro delle proprie competenze, la conservazione, la Valorizzazione e la tutela dei beni ambientali istituisce la Consulta Regionale per l'Ambiente.

La Consulta Regionale per l'Ambiente ha lo scopo:

a) di proporre agli organi regionali e agli altri Enti competenti della Regione le iniziative più opportune per lo sviluppo nella collettività regionale di un'adeguata coscienza dei problemi che concernono la salvaguardia dell'ambiente;

b) di raccogliere, valutare e trasformare propositivamente nei confronti degli organi regionali e degli altri Enti competenti regionali le indicazioni, segnalazioni e suggerimenti formulati da cittadini, associazioni ed altri soggetti in materia di difesa e valorizzazione dell'ambiente;

c) di promuovere di concerto con gli organi regionali ricerche finalizzate all'acquisizione delle basi conoscitive fondamentali per la gestione della tutela delle risorse ambientali della regione;

d) di valutare, su richiesta degli organi regionali e degli Enti competenti regionali, l'impatto ambientale e degli effetti diretti e indiretti derivanti dall'eventuale realizzazione di progetti che interessano l'ecosistema ambientale, nonché di esaminare la ricaduta produttiva e occupazionale delle problematiche attinenti la valorizzazione e la gestione delle risorse ambientali.


 

Art. 2

Composizione

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ha sede presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ed è così composta:

- Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- Presidente della Commissione regionale permanente assetto ed utilizzazione del territorio;

- un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

- un rappresentante designato dell'Associazione Province Italiane;

- un rappresentante designato dalle Comunità Montane;

- un rappresentante designato dall'Università degli Studi di Napoli;

- un rappresentante designato dall'Università degli Studi di Salerno;

- due rappresentanti designati dalle Sopraintendenze ai Beni ambientali, architettonici, artistici, storici e archeologici;

- tre rappresentanti designati dalle Associazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

- tre rappresentanti designati dalle Associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

- cinque rappresentanti designati dalle Camere di Commercio di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento;

- cinque rappresentanti designati dalle Associazioni ambientalistiche più rappresentative a livello regionale;

- cinque rappresentanti delle USL operanti nella Regione scelti tra i coordinatori sanitari in base a sorteggio;

- un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente.

I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.


 

Art. 3

Funzionamento

Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale coadiuvato da due dipendenti regionali.

La Consulta ha facoltà di nominare commissioni di esperti per l'istruzione degli argomenti trattati avvalendosi anche, sulla base di apposite convenzioni, del contributo delle Università e degli altri Enti di ricerca.

Il Presidente della Consulta trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione illustrativa dell'attività della medesima.


 

Art 4

Compensi

Ai componenti della Consulta e degli esperti di cui al precedente articolo, non dipendenti regionali, sono corrisposti un gettone di presenza e i rimborsi delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 27 aprile 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA