Legge Regionale 7 aprile 1990, n. 15.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 18 del 17 aprile 1990



«Concessione di un contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori»


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione Campania concede, alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori,in considerazione dell'elevato rilievo sociale dell'attività svolta, un contributo di lire centocinquantamilioni annui per il triennio 1990/1992.


 

Art. 2

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è ripartito tra le cinque sezioni provinciali della "Lega per la lotta contro i tumori" operanti nella Regione, nella seguente misura:

- Lire 50 milioni alla Sezione di Napoli;

- Lire 40 milioni alla Sezione di Salerno;

- Lire 20 milioni alla Sezione di Avellino;

- Lire 20 milioni alla Sezione di Benevento;

- Lire 20 milioni alla Sezione di Caserta.

L'ente beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta Regionale alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo sull'attività svolta, e cui programmi da svolgere nell'anno successivo.


 

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 150 milioni annui per il triennio 1990/1992, si fa fronte per il 1990 con lo stanziamento di cui al Capitolo 110, di nuova istituzione, dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1990 denominato "Contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori" mediante prelievo della somma di Lire 150 milioni dallo stanziamento di cui al Capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni 1991 e 1992 si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilanci, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regine ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 7 aprile 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA