Legge Regionale 4 novembre 1991, n. 15.

  Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 47 del 18 novembre 1991  

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 47 del 18 novembre 1991  

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 47 del 18 novembre 1991


 

"Provvidenze a favore degli hanseniani e dei familiari a carico"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Assegno integrativo

Agli hanseniani residenti nei Comuni della Regione Campania è corrisposto, a integrazione del sussidio di cui alla Legge 24 gennaio 1986, n. 31, a decorrere dal primo gennaio 1991, un assegno giornaliero di lire undicimila.

Per ciascuno familiare a carico è corrisposto, altresì, agli hanseniani, un assegno giornaliero di lire diecimila.

Il familiare è considerato a carico, ai fini ai fini della presente legge, secondo le disposizioni di cui alla Legge 24 gennaio 1986, n. 31.

Gli assegni sono soggetti a revisione annuale in base agli indici ISTAT sul costo della vita.



Art. 2

Corresponsione

Gli assegni integrativi di cui al precedente articolo sono corrisposti dalle Unità Sanitarie Locali, competenti per territorio, in base alla residenza anagrafica secondo le modalità previste dalla Legge 24 gennaio 1986, n. 31.

Alla fine di ciascun anno l'Unità Sanitaria Locale è tenuta a redigere e presentare il rendiconto delle spese sostenute.



Art. 3

Accredito

La Giunta Regionale accredita alle Unità Sanitarie Locali le somme occorrenti per l'erogazione degli assegni sulla base dei rendiconti di cui al precedente articolo 2.



Art. 4

Norma finanziaria

1) All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 260.000.000 per il 1991, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1919/quater dello stto di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1991, di nuova istituzione, denominato "Provvidenze a favore degli hanseniani e dei familiari a carico", mediante prelievo della somma di L. 260.000.000 dallo stanziamento di cui al Capitolo 1911 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

2) Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente Legge Regionale e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 4 novembre 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA