Legge Regionale 3 aprile 1991, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 16 del 15 aprile 1991


«Determinazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti»


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A norma dell'articolo 9 - comma 1 – del DPR 21 dicembre 1990, n. 398, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane di cui all'articolo 10 del DL 7 febbraio 1977, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 1977, n. 102, è determinata in lire 50 al metro cubo di gas erogato.

È parimenti determinata in lire 50 al metro cubo di gas erogato la misura dell'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al comma precedente per le utenze esenti, a norma delle leggi statali vigenti.


 

Art. 2

L'addizionale e l'imposta regionale sostitutiva, di cui al precedente articolo 1, sono dovute dai soggetti erogatori del gas metano nel territorio della Regione Campania, i quali provvederanno a versare i relativi imposti alla Regione secondo le modalità previste dall'articolo 10 del DPR 21 dicembre 1990, n. 398.


 

Art. 3

Agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dei tributi indicati nell'articolo 1, nonché all'accertamento, irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva per l'omissione o il ritardato pagamento degli stessi si applicano e disposizioni contenute negli articoli 13, 14 e 16 del DPR 21 dicembre 1990, n. 398.


 

Art. 4

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, verranno destinate, a partire dal bilancio di previsione del 1992, a finanziare strumenti di politica attiva per il lavoro giovanile e per lo sviluppo delle attività produttive con procedure e meccanismi che la Giunta Regionale, è impegnata a presentare, previo confronto con OOSS, al Consiglio Regionale entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.


 

Art. 5

I soggetti tenuti al pagamento dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva sono obbligati a prestare la dovuta cauzione nei modi e nei termini previsti dall'articolo 12 del DPR 21 dicembre 1990, n. 398.

La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fideiussoria o garanzia bancaria.


 

Art. 6

L'azione per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva ed il diritto al rimborso dei detti tributi indebitamente pagati si prescrivono nei termini previsti dalla legislazione statale in materia.


 

Art. 7

Le misure dei tributi previste nell'articolo 1 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 9 del richiamato DPR 21 dicembre 1990, n. 398.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 aprile 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA