Legge Regionale 20 novembre 1992, n. 10.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 49 del 7 dicembre 1992


 

«Modifiche alla Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 – art. 24 – e successive modifiche ed integrazioni, recante: Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 24 della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 ed il terzo comma dello stesso articolo 24, così come modificato dalla Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 25, sono sostituiti dal seguente:

«I presidi privati di riabilitazione che alla data del 30 giugno 1991 risultino iscritti nello speciale elenco di cui all'articolo 24 della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11, dovranno entro il 30 novembre 1992 presentare i piani di ristrutturazione per adeguare le strutture ai requisiti ed alle caratteristiche operative previste negli allegati D ed E del Regolamento».

2. Tali piani dovranno essere realizzati entro il 31 marzo 1993.


 

Art. 2

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale è tenuta a relazionare al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione dei piani di adeguamento agli standard previsti.


 

Art. 3

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 20 novembre 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA