Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 45.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 55 del 23 dicembre 1993


"Adeguamento dell'importo della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

1. A norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e con effetto dal 1° gennaio 1994 gli importi della tassa automobilistica, della soprattassa annuale di cui all'art. 8 del decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, sono determinati nella misura del 105% dell'ammontare complessivo di quella applicato per l'anno 1993 per le autovetture con cilindrata fino a CVF 23 e nella misura del 110% per quelle con cilindrata superiore.


 

 

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

7 dicembre 1993

                     Grasso