Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 6 dicembre 2000, n. 18, 15 marzo 2011, n. 4, 27 gennaio 2012, n. 1, 7 agosto 2014, n. 16, 28 luglio 2017, n. 23 e 28 agosto 2018, n. 28.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.  

 

Testo vigente della Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38.

«Disciplina dei beni regionali»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

 ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Classificazione ed Inventari

 

Art. 1

Beni della Regione - Classificazione

1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti del codice civile.

2. Fanno parte del demanio regionale i beni delle specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.

3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonché in mobili ed immobili. (1)

4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, rientranti nelle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 del codice civile, nonché tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali.

5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni diversi da quelli indicati al precedente comma.

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 2 (1)

(Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria all'altra)

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate all'articolo 1 è disposta, in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. Il passaggio dei beni dalla categoria demaniale a quella patrimoniale e dalla categoria patrimoniale indisponibile a quella disponibile è disposto con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Della avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul sito internet della Regione nella sezione Amministrazione trasparente.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 3 (1)

(Inventario dei beni regionali)

1. I beni della Regione sono descritti in inventari.

2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, è aggiornato a cura della stessa e si compone di:

a) inventario dei beni demaniali;

b) inventario dei beni immobili patrimoniali;

c) inventario dei beni mobili patrimoniali;

d) inventario dei beni mobili di uso durevole.

3. Ai fini della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili e ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

4. L'inventario dei beni del demanio regionale e dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualità;

b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;

c) i titoli di provenienza;

d) l'estensione;

e) il reddito;

f) il valore fondiario approssimativo;

g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;

h) la durata di tale destinazione;

i) la destinazione urbanistica;

l) l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.

5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 33/2013, l'inventario di cui al comma 4 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 4

Beni mobili

1. I beni mobili della Regione sono disciplinati quanto alla loro acquisizione, utilizzazione, conservazione ed alienazione dalle disposizioni previste nel regolamento regionale per il funzionamento del settore provveditorato ed economato. Lo stesso regolamento disciplina la nomina dei consegnatari dei beni mobili e relative attribuzioni, nonché le modalità di controllo e di ispezione e della dichiarazione di fuori uso.

2. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati, permutati o ceduti gratuitamente ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche ed associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro.

3. I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati finché non ne abbiano ottenuto il legale discarico. Essi hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni stessi. Accertano i danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati per le relativi azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati a subconsegnatari se non in quanto abbiano omesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.

 

 

Art. 5

Ricognizione periodica dei beni

1. I beni regionali demaniali e patrimoniali sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

2. Le ricognizioni periodiche sono effettuate a scadenza, non superiore a dieci anni, fissate dalla Giunta regionale. Per le ricognizioni periodiche dei beni mobili si applica il regolamento regionale per il funzionamento del Settore demanio e patrimonio.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sui risultati della ricognizione dei beni effettuata in sede di prima applicazione della presente norma.

 

 

CAPO II

Gestione

 

 

Art. 6

Uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali

1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può esser accordato mediante concessione.

2. L'atto di concessione adottato con provvedimento della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, stabilisce la durata del rapporto, l'ammontare del canone concessionario, la cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito. (1)

3. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in uso sono a carico del soggetto che li utilizza.

4. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fini di lucro per l'uso, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.

5. La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone delibera la decadenza del diritto del concessionario nel caso di inadempimento anche parziale degli obblighi derivanti dall'atto di concessione o per il venir meno dei requisiti prescritti. (2)

6. La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca dell'atto di concessione qualora il diritto costituito non garantisca più l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato. (3)

7. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costituite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto del concedente a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso.

8. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è costituito da una congrua indennità .

9. L'amministrazione dei beni del patrimonio agricolo e forestale è svolta con le modalità ed i limiti di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, - Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo.

10. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali, previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(3) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 6 bis

(Disciplinare)

1. La Giunta regionale, con deliberazione, adotta un disciplinare contenente:

a) le modalità d'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali;

b) le modalità di procedura per la tutela dei beni del demanio regionale ai sensi dell'articolo 823 del codice civile;

c) le modalità di affidamento dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale;

d) le modalità di avvalimento di esperti da parte della struttura amministrativa regionale nella determinazione della stima del bene da alienare;

e) le modalità di esercizio del diritto di prelazione per chi occupa legittimamente il bene immobile da alienare;

f) le modalità delle procedure di vendita;

g) le modalità di riduzione del prezzo di stima del bene da alienare in caso di asta pubblica che vada deserta per due volte;

h) le modalità di svolgimento della gara di aggiudicazione.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 7

Autotutela

1. Per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis. (1)

2. Il relativo atto è notificato ai soggetti interessati e intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto, indicando, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene. (2)

3. Ove il bene sia assegnato a qualsiasi titolo agli Enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dal legale rappresentante dell'Ente. (3)

4. Gli Enti locali, nonché gli eventuali soggetti concessionari, sono comunque tenuto a segnalare tempestivamente alla Giunta regionale le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene. (4)

5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei soggetti legittimati di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera f), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera f), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(3) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera f), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(4) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera f), punto 4), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 8 (1)

(Contratto di affitto, locazione, comodato, uso)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

2. I relativi contratti sono conclusi all'esito di procedura aperta o, nei casi previsti nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis, mediante procedura negoziata secondo i principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità.

3. I beni indicati nel comma 1 possono altresì essere dati, in casi eccezionali specificamente motivati, a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo generale, con assunzione a loro carico di tutti gli oneri di gestione, compresi quelli di carattere fiscale.

4. Le modalità di affidamento previste al presente articolo sono fissate dalla Giunta regionale con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

CAPO III

Autorizzazione dell'alienazione del patrimonio immobiliare

 

 

Art. 9

(Procedura di vendita)

1. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione consiliare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Le procedure di vendita dei beni immobili sono disposte nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

3. Il prezzo di vendita dell'immobile da alienare, cosiddetto prezzo di stima, è stabilito, con atto motivato, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base del valore di mercato, tenendo conto dei seguenti parametri:

a) per i fabbricati si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi;

b) per i terreni agricoli si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi o ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;

c) per i terreni con destinazione d'uso diverso dall'agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU).

4. Ogni eventuale scostamento dai parametri di cui al comma 3, nella evenienza che il valore determinato secondo tali parametri sia inferiore o superiore al valore di mercato come risultante dagli ulteriori dati in possesso della Regione, deve essere adeguatamente motivato.

5. Qualora il valore del bene sia particolarmente elevato oppure la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura regionale competente può avvalersi, secondo quanto disposto dal disciplinare di cui all'articolo 6 bis, del supporto di esperti nella materia. A tal fine la stessa struttura regionale provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, oppure, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), mediante accordi disciplinati dall'articolo 15 della legge 241/1990, o a società pubbliche abilitate a tale scopo, oppure a professionisti esterni secondo le procedure fissate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

6. Le stime determinate hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino al massimo di cinque anni se non sono intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.

7. Se l'avviso d'asta prevede la stipulazione di un contratto preliminare di alienazione dei beni all'esito della aggiudicazione, il prezzo di vendita comprende anche le spese tecniche sostenute o da sostenere dal promissario acquirente in relazione alla vendita dell'immobile interessato. Tali spese sono decurtate dal prezzo come sopra determinato all'atto della stipula del contratto definitivo.

8. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 10 e 11, assumendo come base d'asta il prezzo di stima determinato ai sensi del presente articolo e col sistema delle offerte segrete in aumento.

9. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia, può ricorrere alla trattativa privata:

a) se i beni oggetto del contratto di alienazione devono essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse;

b) quando l'asta pubblica vada deserta per due volte. In questo caso il prezzo di stima può essere ridotto fino al trenta per cento secondo le modalità fissate nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis.

10. Il diritto di prelazione, da esercitare sull'importo dell'aggiudicazione, spetta a chi occupa legittimamente il bene immobile offerto in vendita, salvi i diritti di prelazione previsti a favore di terzi da specifiche disposizioni normative. Le modalità di esercizio del diritto di prelazione sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis.

11. Se i beni in alienazione sono occupati senza titolo o sono oggetto di controversia pendente in relazione al titolo o al canone in sede amministrativa o giudiziaria, il diritto di prelazione può essere esercitato dall'occupante solo previa regolarizzazione o composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata delle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso e rinunzia ad ogni azione ulteriore.

12. L'aggiudicazione è effettuata in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta, salvo il diritto di prelazione di cui ai commi 10 e 11.

13. In caso di immobili occupati il prezzo a base d'asta è pari al prezzo di stima decurtato del venticinque per cento.

14. L'aggiudicazione è condizionata al versamento quale caparra di un importo pari al venti per cento del prezzo di aggiudicazione da effettuarsi entro i cinque giorni successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. In caso di omesso versamento la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

15. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con le modalità contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis.

16. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio entro quattro mesi dall'aggiudicazione, nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre otto mesi dall'aggiudicazione. Se, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avviene nel detto termine, l'aggiudicazione è revocata, con incameramento della caparra di cui al comma 14 e, in tale caso, la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

17. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

17bis. Per gli immobili della disciolta Opera Nazionale Combattenti l'applicazione delle procedure di alienazione di cui al presente articolo è subordinata alla preliminare mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto notificata all'occupante dell'immobile. L'accettazione è comunicata nel termine perentorio di trenta giorni con contestuale versamento della caparra di un importo pari al 20 per cento del prezzo di stima e saldo del prezzo entro e non oltre il termine di otto mesi dall'accettazione. (2)

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera h) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23. In precedenza il comma 2 era stato oggetto di modifica dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e dall'articolo 1, comma 25, punto 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 mentre il comma 3 era stato sostituito dall'articolo 1, comma 25, punto 2 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 51 della legge regionale 28 agosto 2018, n. 28.

 

 

Art. 10

Avviso d'asta

1. L'avviso d'asta è adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio ed è pubblicato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la gara, nel sito internet della Regione nella sezione Amministrazione trasparente e, se il valore economico del bene è particolarmente elevato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale. (1)

2. L'avviso deve indicare:

a) l'autorità che presiede l'asta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della gara;

b) il bene oggetto d'asta e le relative caratteristiche essenziali;

c) il prezzo posti a base d'asta;

d) i termini e le modalità per la presentazione delle offerte e il pagamento del prezzo d'asta definitivo;

e) i documenti comprovati l'idoneità e le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;

f) il deposito che gli aspiranti alla gara devono effettuare presso la tesoreria regionale;

g) le modalità con le quali sarà effettuata l'asta;

h) le modalità, i termini e le condizioni dell'aggiudicazione, che potrà essere esclusa nel caso di presentazione di una sola offerta;

i) gli altri elementi utili per la partecipazione all'asta e per la valutazione del bene, ivi compresa l'esistenza di vincoli e diritti di prelazione a favore di terzi;

l) gli uffici regionali presso i quali rivolgersi per acquisire ulteriori cognizioni.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera i) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 11

Partecipazione alla gara

1. Il Presidente della gara accerta la presenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni contenute nell'avviso d'asta e decide l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti.

2. Sono comunque esclusi dalla gara i concorrenti per i quali risulti che nell'eseguire prestazioni per la Regione o per le altre Amministrazioni pubbliche si siano resi inadempimenti o colpevoli, di negligenza, ovvero abbiano lite pendente con la Regione, ovvero sia stata ad essi applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). (1)

3. L'esclusione non dà luogo ad indennizzo o rimborso alcuno, salva la restituzione del deposito.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera l) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

[Art. 12] (1)

[Svolgimento della gara di aggiudicazione]

[1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano in quanto compatibili, gli artt. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del RD 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

2. L'atto di aggiudicazione produce effetto a favore del migliore offerente solo dopo che sia stato pagato il prezzo d'asta definitivo.

3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, si procede a successive aste, sino ad un massimo di due, per ciascuna delle quali si pone a base d'asta il valore della precedente decurtato del 10 per cento. In mancanza di aggiudicazione, si procede all'alienazione del bene a trattativa privata, a condizione che il corrispettivo non risulti inferiore al 70 per cento del valore posto a base della prima asta esperita.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera m) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23. In precedenza il comma 3 era stato sostituito dall'articolo 1, comma 30, legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

 

 

Art. 13 (1)

(Affidamento del servizio di gestione amministrativa, gestione tecnica e valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Campania)

1. La gestione amministrativa, la gestione tecnica e l'alienazione degli immobili disponibili della Regione Campania possono essere affidate ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare; la valorizzazione del patrimonio immobiliare può essere affidata ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare o finanziario, intendendosi per valorizzazione anche l'utilizzo di strumenti di finanza immobiliare o strutturata che siano funzionali alle esigenze della Regione Campania. Gli enti o le società affidatarie sono individuate con procedura competitiva.

2. Le modalità di affidamento di cui al comma 1 sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera n) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23. In precedenza il comma 1 era stato sostituito dall'articolo 25, comma 2, legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18.

 

 

Art. 14

Permuta di beni immobili

1. La Giunta regionale, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di un determinato interesse pubblico, può procedere alla permuta di beni immobili di proprietà regionale con altri immobili a condizione che i beni acquisiti ricevano contestualmente una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati.

2. Alla permuta si applica l'art. 10.

 

 

Art. 15

Conto dei patrimonio

1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Regione nonché i valori di stima dei beni ceduti in permuta e le relative variazioni sono dimostrate nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania) di disciplina della contabilità regionale. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera n) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 16

Riserva di diverse disposizioni regolamentari

1. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni regionali sono di competenza del Consiglio regionale o degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, sono fatte salve le diverse disposizioni dettate in materia dai rispettivi regolamenti.

 

 

Art. 17

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 novembre 1993                                                                                                     Grasso