Legge Regionale 8 settembre 1993, n. 35.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 40 del 13 settembre 1996

 

"Assistenza Finanziaria della Regione Campania ai Consorzi ed alle Società consortili operanti nel Settore Industriale"

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

1. Ai consorzi ed alle società di garanzia collettiva Fidi costituite anche in forma cooperativa fra piccole e medie imprese industriali a norma della Legge 10 maggio 1976 n. 377 e degli artt. 29 e 30 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 operanti nel territorio regionale e costituite entro la data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in attuazione dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 19 secondo comma della Legge 12 agosto 1977, n. 675 presta assistenza finanziaria mediante concessione di contributi per la costituzione e l'incremento del fondo rischi.


 

 

Art. 2

1. Ai fini della presente legge, gli Statuti dei Consorzi e delle Società Consortili, anche in forma cooperativa, di cui al precedente art. 1, devono essere conformi alle direttive e alle norme nazionali o regionali, emanate in materia, ed adeguarsi ad eventuali successive modifiche ed integrazioni.


 

 

Art. 3

1. Per ottenere la concessione annuale del contributo regionale, i legali rappresentanti dei Consorzi o Società Consortili di garanzia collettiva Fidi devono inoltrare domanda entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio o della Società Consortile;

b) copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito;

c) composizione delle cariche sociali;

d) dichiarazione sottoscritta dal Presidente dei Consorzi o delle Società Consortili attestante il numero delle aziende aderenti.

2. Per il 1993 la domanda deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 1993.


 

 

Art. 4

1. La concessione del contributo viene effettuata con deliberazione della Giunta Regionale.

2. Con l'accettazione del contributo regionale il Consorzio o Società Consortile si impegna:

a) a trasmettere alla Giunta Regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con annessa rendicontazione inerente l'utilizzazione del contributo;

b) a restituire alla Regione Campania, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio o Società Consortile, la quota parte delle disponibilità residue derivanti dalla concessione dei contributi regionali. Tale quota, con delibera della Giunta Regionale, sarà ripartita tra gli altri Consorzi o Società Consortili operanti in Campania.


 

 

Art. 5

1. La Giunta Regionale provvede sulle domande di finanziamenti e di contributi in conto Fondo rischi, sentito il parere del Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 6.

2. La quota di contributo in conto Fondo rischi, deve tener conto del numero delle aziende associate al Consorzio o alla Società Consortile, nonché del volume complessivo di credito garantito dagli stessi nell'anno precedente la richiesta del contributo.


 

 

Art. 6

1. Presso l'Assessorato all'Industria è costituito un Comitato Tecnico cui è affidato il compito di esaminare, in relazione al secondo comma del precedente art. 5, le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dalla presente legge.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composto da:

a) Assessore Regionale all'Industria o suo delegato che lo presiede;

b) n. 2 funzionari regionali designati dall'Assessore all'Industria;

c) un rappresentante per ciascuna provincia designato dall'Unione Industriali.

3. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato all'Industria.


 

 

Art. 7

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il biennio 1993/94, stabiliti in Lire cinque miliardi si fa fronte per l'anno finanziario 1993 con lo stanziamento di cui al Cap. 4166 dello stato di previsione della spesa, di nuova istituzione, con la denominazione "Assistenza Finanziaria della Regione Campania ai Consorzi e alle Società Consortili di garanzia Collettiva Fidi fra piccole e medie imprese industriali" mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, della somma di Lire due miliardi e cinquecento milioni dal Cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per l'anno successivo, esercizio finanziario 1994, pari a Lire due miliardi e cinquecento milioni, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle stesse risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

 

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgenti ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 8 settembre 1993

Grasso