Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionali 6 dicembre 2000, n. 18, 26 luglio 2002, n. 15, 29 dicembre 2005, n. 24, 19 gennaio 2007, n. 1, 30 gennaio 2008, n. 1, 15 marzo 2011, n. 4, 27 gennaio 2012, n. 1, 10 maggio 2012, n. 11, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16 e 31 marzo 2017, n. 10, 7 agosto 2019, n. 16 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 – 14 luglio 2000, n. 282.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33.

 

«Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

  ha approvato

SONO DECORSI I

TERMINI PER IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1

Finalità e ambito della legge

1. La presente legge, ai sensi della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nel rispetto degli accordi internazionali e in armonia con le vigenti leggi nazionali e di attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale, detta principi e norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Campania.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al precedente comma, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, e delle attività agro - silvo - pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività educative, formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti a tale regime di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, la Regione e gli Enti Locali, in armonia con le direttive statali, attuano forme di cooperazione e di intesa secondo o quanto previsto dall'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


 

 

Art. 2

Classificazione delle Aree naturali protette

1. I Parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa regionale, di valore naturalistico, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

2. Le Riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, e/o marine, che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

3. Per quanto riguarda in particolare l'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1985 di attuazione del protocollo di Ginevra per le istituzioni di Aree naturali protette nel Mediterraneo, e quelle definite ai sensi della legge n. 979 del 1982.

4. Il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente Legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, in particolare della convenzione di Ramsar e della legislazione nazionale.

5. Ciascuna Area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.


 

 

Art. 3

Comitato Consultivo Regionale per le aree naturali protette

1. È istituito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. Il Comitato Consultivo Regionale è così composto:

a) dal presidente della Giunta Regionale o suo delegato che lo presiede;

b) dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, o suo delegato;

c) dall'Assessore all'Urbanistica e Territorio o suo delegato.

d) dall'Assessore all'Ecologia o suo delegato;

e) da due rappresentanti indicati dalle Università Statali e dagli Istituti Statali della Regione;

f) da un rappresentante dell'Orto Botanico di Napoli;

g) da tre rappresentanti di istituzioni scientifiche di cui uno dell'Osservatorio Vesuviano, uno della Stazione Zoologica e uno del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

h) da quattro rappresentanti da indicare dalle Associazioni Ambientalistiche Nazionali presenti sul territorio regionale riconosciute dal Ministero per l'Ambiente e operanti in Campania;

i) da cinque rappresentanti designati dalle Amministrazioni Provinciali della Campania;

l) da tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole;

m) da un funzionario del Settore Politica del Territorio che svolgerà le funzioni di segretario.

3. Il Comitato Consultivo Regionale dura in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo.

4. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato Consultivo Regionale è nominato entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. In caso di mancata designazione da parte dei membri, detto Comitato è convocato con i membri già designati purché essi siano in numero non inferiore alla metà più uno del totale.

5. Ai componenti il Comitato Consultivo Regionale compete una indennità forfettaria di L. 100.000 per seduta fino ad un massimo di 5 sedute mensili.


 

 

Art. 4

Compiti del Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette

1. Il Comitato Consultivo Regionale di cui al precedente art. 3:

a) esprime pareri su proposte, progetti e iniziative della Giunta Regionale, degli Enti delegati e degli altri soggetti previsti dallo Statuto Regionale sulle materie della presente legge;

b) formula indirizzi e proposte relative alla istituzione e alla gestione delle Aree naturali protette;

c) propone programmi di educazione ambientale finalizzati alla protezione della natura con specifico riguardo a Parchi e Riserve;

d) propone ricerche scientifiche ed attività sperimentali per una corretta gestione dell'ambiente naturale ed umano delle Aree naturali protette;

e) fornisce alla Giunta Regionale pareri per la predisposizione, gli aggiornamenti e le integrazioni del programma Regionale per le Aree naturali protette;

f) esprime parere sui piani territoriali dei Parchi;

g) collabora all'attività di vigilanza sulla gestione di Parchi e Riserve;

h) collabora con analoghi organismi esistenti a livello regionale e nazionale, anche ai fini della predisposizione di un programma nazionale di interventi a tutela del patrimonio naturale;

i) verifica i risultati conseguiti in rapporto alle finalità di ciascun Ente Parco, adottando criteri oggettivi di valutazione e ne relaziona al Consiglio Regionale.


 

 

TITOLO II

Individuazione e istituzione delle aree protette

 

 

Art. 5

Individuazione delle Aree naturali protette

1. Con la presente legge è approvato il programma delle Aree naturali protette di cui al seguente elenco:

a) SISTEMI PARCHI E RISERVE

1) Matese

2) Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano; (1)

3) Taburno - Camposauro

4) Partenio

5) Foce Volturno e costa di Licola

6) Campi Flegrei

7) Monti Lattari, dei sentieri, terra protetta tra Amalfi e Sorrento; (1)

8) Monti Picentini

9) Monti Eremita - Marzano

10) Foce Sele e Tanagro

11) Lago Falciano

12) ente parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno (2)

13) diecimare (3)

14) Parco Vallo di Lauro-Pizzo d'Alvano (4)

15) Parco Monte Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato. (5)

 

(1) Numero così sostituito dall'articolo 1, comma 17, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(2) Numero dapprima aggiunto dall'articolo 50, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 successivamente così sostituito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

(3) Numero aggiunto dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

(4) Numero aggiunto dall'articolo 31, comma 15 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

(5) Numero aggiunto dall'articolo 17, comma 4, lettera a) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.


 

 

Art. 6 (1)

Istituzioni delle Aree naturali protette

1. La Giunta Regionale, sentita la III e la IV Commissione del Consiglio Regionale, istituisce i Parchi e le Riserve naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

2. Il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane e i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18. In precedenza la Corte Costituzionale con la sentenza 6 – 14 luglio 2000, n. 282 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


 

 

TITOLO III

Gestione delle aree naturali protette

 

 

Art. 7

Gestione dei Parchi

1. La gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti - Parco con personalità giuridica di diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente

[b) il Consiglio Direttivo] (1)

c) la Giunta (2)

d) il Collegio dei Revisori dei Conti

e) la Comunità del parco.

 

(1) Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 260, lettera a) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(2) Lettera cosi sostituita dall'articolo 1, comma 260, lettera b) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.


 

 

Art. 8

Il Presidente dell'Ente Parco

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dalla Giunta Regionale, su proposta degli Assessori all'Urbanistica e all'Ambiente, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sulla nomina il Consiglio regionale esprime il proprio gradimento ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto. (1)

2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente.

3. Ulteriori compiti e funzioni del Presidente sono definiti per statuto ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 394/91.

4. Il Presidente dell'ente parco dura in carica cinque anni che decorrono dalla data della delibera di Giunta in cui lo stesso viene nominato. (2) (*) 

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 22, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 in seguito dall'articolo 1, comma 31 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 17, comma 4, lettera b) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 in seguito modificato dall'articolo 52, comma 18, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e dall'articolo 19, comma 1, lettera f) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(*) La disposizione prevista dal presente comma si applica anche ai Presidenti già in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 come stabilito dall'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 dicembre 2019, n. 26.


 

 

Art. 9 (1)

Il Consiglio Direttivo

[1. Il Consiglio Direttivo è costituito da:

a) il Presidente dell'Ente Parco;

b) un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;

c) un rappresentante per ogni Comunità Montana territorialmente interessata;

d) un rappresentante per ogni provincia interessata;

e) tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio.

2. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

3. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente ed in particolare:

a) adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3, il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale economico - sociale per le attività compatibili dell'area, di cui al successivo art. 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora ed adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale che dovrà pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi;

d) L'organico del Parco sarà costituito da personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale opportunamente distaccato.

5. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

6. Gli Enti, Associazioni ed Organizzazioni che entro trenta giorni dalla richiesta non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, saranno considerati rinunciatari.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 260, lettera c) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 dapprima il comma 5 era stato sostituito dall'articolo 17, comma 4, lettera c) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.


 

 

Art.10 (1)

(Giunta)

1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell'Ente parco. Funge da segretario un dipendente dell'Ente parco indicato dal Presidente dell'Ente.

2. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e, in particolare:

a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all'articolo 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora e adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

3. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo e dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, su proposta dell'assessore competente in materia alla definizione della composizione della Giunta,

5. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che, decorsi trenta giorni dalla richiesta, non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 185 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in precedenza già sostituito dall'articolo 1, comma 260, lettera d) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.


 

 

Art. 11

Finalità

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui uno su designazione del Ministero del Tesoro, entro un anno dall'istituzione dell'Area naturale protetta, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 260, lettera e) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.


 

 

Art. 12

Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco, dei Presidenti delle Province e delle Comunità Montane interessate, dal Presidente della Giunta Regionale.

2. La Comunità è Organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. Il suo parere è obbligatorio su:

a) regolamento del Parco;

b) piano del parco;

c) bilancio e conto consuntivo;

d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti.

3. La Comunità delibera, previo parere vincolante della Giunta sul piano pluriennale economico, adottato dalla Giunta e approvato dalla Regione, vigila inoltre, sulla sua attuazione. La Comunità adotta un proprio regolamento. (1)

4. La Comunità elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando venga richiesto dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.

 

(1) Comma cosi modificato dall'articolo 1, comma 260, lettera g) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.


 

 

Art. 13

Il Direttore dell'Ente Parco

1. Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra i dipendenti del ruolo del personale regionale della carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea oppure, in carenza, dell'esperienza almeno decennale presso le aree protette. Tale attività è svolta in funzione di distacco. Il direttore cessa dalla funzione contestualmente alla cessazione delle funzioni del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la Giunta regionale provvede alla nomina dei direttori entro la data del 15 maggio 2013. (1)

2. Costituiscono titoli preferenziali specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo ambientalistico o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale.

3. La carica di Direttore dell'Ente Parco è incompatibile con quella di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale o provinciale, Sindaco e Assessore Comunale, Presidente o Assessore di Comunità montana. (2)

4. I requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. (3)

5. Al Direttore dell'Ente compete la gestione ed il coordinamento delle attività del parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta. (4)

6. Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto dal piano del parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta. (5)

7. Il Direttore dell'Ente sovrintende, inoltre, alla raccolta dei dati, alla promozione di studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza dei Parchi; accerta, anche mediante aerofotogrammetria annuale da effettuare nei periodi invernali, eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio.

8. Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e/o amministrative) rapporti - denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti i Parchi di cui egli venga a conoscenza.

9. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di esso, il Direttore dell'Ente può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dalla Giunta e quest'ultimo procede al riesame e decide, su parere obbligatorio del Consiglio Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. (4)

 

(1) Comma così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 17, lettera b) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 in precedenza già modificato dall'articolo 52, comma 18, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2012, n. 11.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 3, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2012, n. 11.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 260, lettera h) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 260, lettere f) e g) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.


 

 

Art. 14

Convenzioni

1. La Giunta può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati, a norma dell'art. 23 della Legge 394/91, per promuovere iniziative scientifiche, turistiche ed educative. (1)

2. Le convenzioni di cui innanzi, per essere esecutive, debbono essere approvate dalla Giunta Regionale.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 260, lettera f) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.


 

 

Art. 15

Funzioni amministrative di controllo

1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge, nonché le funzioni di vigilanza e controllo per ciascuna area protetta relativamente all'osservanza delle norme di legge e dei relativi regolamenti vengono espletate dal Settore Foreste, Settore Ecologia, Settore Politica del Territorio e Settore Tutela Beni Paesistico - Ambientali e Culturali.

2. In caso di inosservanza delle norme di attuazione, di inerzia prolungata o grave inadempienza da parte degli organi di gestione degli Enti Parco, il Presidente della Giunta Regionale interviene con propri provvedimenti che prevedono la nomina di appositi commissari ad acta, o, in caso di grave inadempienza, lo scioglimento degli organi amministrativi degli enti di gestione delle Aree naturali protette.


 

 

Art. 16

Educazione Ambientale

1. I Comuni e le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, le Associazioni ambientalistiche e protezioniste, gli Enti Parco, possono richiedere alla Regione Campania il finanziamento di attività divulgative per diffondere le nozioni relative alla conoscenza del patrimonio naturale, alle funzioni esplicate dallo stesso, nonché ogni altra iniziativa atta a far conoscere le specie oggetto di tutela della presente legge e la corretta fruizione del patrimonio naturale.

2. L'Ente favorirà le visite ed i rapporti con scolaresche di ogni ordine e grado.


 

 

Art. 17

Gestione delle Riserve Naturali

1. Per la gestione delle Riserve naturali ricadenti sull'intero territorio di ciascuna provincia è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un unico Ente che ha competenza su tutte le altre aree della provincia. Esso avrà la stessa articolazione gestionale degli Enti Parco.

2. Dell'Ente di cui innanzi faranno parte le Riserve regionali già istituite.


 

 

TITOLO IV

Piani Territoriali

 

 

Art. 18

Strumenti di attuazione

1. Piano territoriale del Parco:

a) la Giunta del parco, entro sei mesi dall'insediamento degli Organi dell'Ente, adotta, sentito il parere della Comunità del parco, un progetto di assetto territoriale del Parco, stabilisce i confini definitivi e la zonizzazione del territorio secondo l'articolazione prevista dall'art. 22; (1)

b) il progetto viene depositato nella sede dell'Ente di gestione, nonché nella segreteria di ogni Comune territorialmente interessato al Parco per la durata di trenta giorni, consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; di tale deposito viene data notizia con avvisi sulla stampa locale;

c) entro trenta giorni successivi al deposito, chiunque può presentare osservazioni;

d) il Piano territoriale del Parco, unitamente alle osservazioni ed alle eventuali controdeduzioni dell'Ente di gestione, viene inoltrato alla Giunta Regionale che, sentito il Comitato Consultivo Regionale di cui al precedente art. 3 della presente legge, lo invia alle Commissioni Consiliari III e IV. Le suddette Commissioni inviano il Piano Territoriale con il relativo parere al Consiglio Regionale, per l'approvazione.

2. Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili:

a) la Giunta del Parco predispone un progetto di Piano economico sociale che viene approvato secondo le stesse modalità del Piano territoriale del parco. (1)

 

(1) Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 260, lettera h) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.


 

 

Art. 19

Contenuti del Piano territoriale del Parco

1. Il Piano territoriale del parco formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'Area, indicando sia gli obiettivi generali e di settore che le priorità e precisando, mediante azzonamento, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.

2. In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturali:

a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico e naturale, elencando i Comuni interessati;

b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;

d) stabilisce le direttive dei criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei Piani Urbanistici comunali ed intercomunali per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali Piani, rispetto agli obiettivi prioritari più sopra enunciati;

e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per strutture ed attrezzature collegate al tempo libero, sempre nel rispetto dell'obiettivo prioritario sopra enunciato.

3. Il Piano territoriale del Parco, nelle sue norme di attuazione ne specifica le previsioni immediatamente attuative:

a) che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai Piani Regolatori Generali o Programmi di fabbricazione vigenti;

b) che consentono la salvaguardia temporanea nel territorio interessato fino al loro recepimento, da parte dei Comuni interessati, nei propri strumenti urbanistici locali da adottare;

c) che vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere o adeguare i Piani Urbanistici comunali ed intercomunali.

4. Le previsioni del Piano territoriale del parco sono obbligatorie nei confronti dei Comuni, i quali sono tenuti ad adeguarvi gli strumenti urbanistici.

5. In ogni caso le previsioni del Piano territoriale del Parco, in attuazione dei precedenti articoli, sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti vigenti.


 

 

Art. 20

Durata ed effetti del Piano territoriale del Parco

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i Piani territoriali dei Parchi hanno efficacia a tempo indeterminato.

2. I Comuni il cui territorio sia incluso, in tutto od in parte, nei Piani, debbono, ai sensi dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, uniformare i propri strumenti urbanistici entro i termini stabiliti nel Piano territoriale del Parco.

3. nelle more di tale procedura, restano vigenti le norme vincolistiche provvisorie contenute nelle singole leggi istitutive.

4. È fatto obbligo ai Comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici attenersi alle direttive dei Piano territoriali dei parchi.


 

 

Art. 21

Elementi del Piano territoriale del Parco

1. Il Piano territoriale del Parco è costituito:

a) dalle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1: 25.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal Piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

b) dalle norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e determinare la portata dei suoi contenuti, nonché le direttive ed i criteri metodologici per i Piani comunali ed intercomunali con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione dei detti Piani, degli standards urbanistici;

c) da una relazione illustrativa che espliciti:

1) gli obiettivi generali e di settore assunti;

2) i criteri programmatici e di metodo seguiti;

3) le scelte operate;

4) indicazioni sul programma finanziario per l'attuazione del Piano.


 

 

Art. 22

Articolazione zonale

1. In ciascun Parco regionale deve essere prevista la seguente articolazione:

a) zona di riserva integrale (zona «A») in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente Parco. Le zone a riserva integrale debbono essere individuate fra quelle prive di insediamenti permanenti, abitativi o produttivi. È vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. Le aree destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprietà pubblica;

b) zona di riserva generale (zona «B»). Ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo – pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco;

c) zona di riserva controllata (zona «C»). Vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socio - economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico - ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco.

2. Gli strumenti di piano esistenti e quelli in via di formazione dovranno prevedere:

a) la progressiva attuazione dei guasti urbanistici in atto;

b) la armonizzazione paesaggistica delle nuove strutture edilizie, alle impostazioni architettoniche esistenti;

c) il recupero e/o restauro del patrimonio edilizio appartenente al tessuto urbano di significato storico;

d) la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo all'artigianato ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla tipicità dei prodotti.

3. Tutte le opere pubbliche che dovranno essere realizzate all'interno delle zone «B» e «C» ivi comprese le sistemazioni idraulico - forestali ed i rimboschimenti dovranno ricevere l'approvazione dell'Ente Parco.

4. In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui all'art. 11 comma terzo della Legge  394/91. Eventuali deroghe possono essere concesse, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 11 della Legge 394/91, dall'Ente Parco. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti nel regolamento di ciascun Parco.

5. Ai Parchi Regionali possono essere realizzate aree contigue, avvalendosi delle norme e procedure di cui all'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.


 

 

TITOLO V

Vigilanza e Sanzioni

 

 

Art. 23

Vigilanza

1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di Polizia Urbana locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie giurate ambientali della Regione Campania, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardiapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite guardie giurate nominate dall'Autorità competente su richiesta degli Enti Parco ed Associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635, nel numero di almeno tre agenti per struttura incrementato di un ulteriore unità per ogni 1.000 ettari di superficie vincolata.


 

 

Art. 24

Sanzioni relative ai Parchi e Riserve Naturali

1. Per la violazione dell'Art. 22 si applicano sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000 ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. L'entità della sanzione verrà desunta:

a) dalla gravità della violazione;

b) dall'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;

d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.

3. Gli agenti che accertino infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.


 

 

Art. 25

Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni di cui al precedente art. 24

1. Gli agenti che hanno accertato violazioni alla presente legge, contestano immediatamente l'infrazione all'interessato a mezzo di apposito verbale da trasmettere in copia all'Autorità da cui dipendono, ed al Direttore dell'Ente Parco.

2. In caso di impossibilità di contestazione immediata, il Presidente dell'Ente Parco, su invito del Direttore, provvederà alla notifica ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Il Presidente dell'Ente Parco, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con propria ordinanza, stabilisce, tenuto conto delle modalità di cui al precedente articolo, l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore, da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria dell'Ente Parco.

4. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla notifica al Presidente della Giunta Regionale che, con motivato provvedimento può accogliere o rigettare il ricorso.

5. Copia del ricorso va inviata anche al Presidente dell'Ente Parco che ha emesso l'ordinanza.

6. Trascorsi trenta giorni senza che, il trasgressore abbia provveduto ad oblare la sanzione o abbia prodotto ricorso, si procede alla riscossione forzata secondo le norme previste dalla legislazione vigente.


 

 

Art. 26

Proventi delle sanzioni di cui all'art. 25

1. I fondi introitati dall'Ente Parco provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la tutela del patrimonio naturale.


 

 

TITOLO VI

Norme finanziarie

 

 

Art. 27

Finanziamento

1. La Regione finanza l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione dei parchi e delle riserve, concorre altresì alle spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.

2. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione.

3. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste dei singoli Enti Parco, il programma di interventi finalizzati e la realizzazione e gestione dei Parchi e Riserve con la relativa previsione di spesa ad una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso.

4. La determinazione della spesa di ciascun esercizio finanziario è effettuata in sede di approvazione del bilancio di competenza.

5. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate agli Enti Parco con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale a norma dell'art. 55 della legge regionale n. 20 del 27 luglio 1978 da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di competenza.


 

 

Art. 28

Oneri e finanziamenti

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati per l'anno finanziario 1993 in lire 20.000.000.000, si farà fronte per 10.000.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa e per 10.000.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 1354 dello stato di previsione della spesa, di nuova istituzione, con la denominazione: «Fondo per la istituzione ed il funzionamento dei Parchi e riserve naturali per la realizzazione di Piani e Programmi per la valorizzazione e tutela ambientale», mediante prelievo dell'occorrente somma ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 1978, dal cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1992, che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio annuale in base alle disponibilità del bilancio medesimo.


 

 

Art. 29

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 1 settembre 1993                                                                                                                                                                                                          Grasso