Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 30.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 39 del 6 settembre 1993

 

"Proroga della gestione transitoria dell'ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato (E.R.S.V.A.) prevista dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 6"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1. In attesa che, con successivo atto legislativo, il Consiglio Regionale della Campania provveda al riordino strutturale dell'Ente Regionale di Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato (E.R.S.V.A.) ovvero al suo scioglimento, i poteri conferiti al Commissario straordinario con la Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 6, sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organismi previsti dall'eventuale legge di riorganizzazione ovvero all'insediamento del Commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.


 

 

ART. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 1 settembre 1993

Grasso