Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 18.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 18 del 19 aprile 1993


«Interventi per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali»


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

Finalità

1. La presente legge promuove la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, concorrendo all'attuazione di progetti finalizzati al ripristino, alla conservazione, alla tutela e alla qualificazione delle tipologie merceologiche ed organizzative proprie delle suddette attività aziendali, nonché alla realizzazione di interventi per la commercializzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, stabilisce, sulla base di un piano triennale, da presentarsi entro il 30 aprile del triennio interessato, le arti ed i mestieri che possono beneficiare dei contributi oggetto della presente legge, individuati negli elenchi di cui al DPR del 23 ottobre 1956, n. 1202 e successive modificazioni.

3. Saranno, al riguardo, privilegiate le arti ed i mestieri che richiamano le tradizioni artistiche e storiche della Regione Campania.


 

 

Art. 2

Destinatari

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

a) le imprese artigiane singole che attuino progetti di particolare rilevanza, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1;

b) i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperative, tra le imprese artigiane che esercitano le attività di cui all'art. 1;

c) i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane anche imprese industriali di minor dimensioni così come definiti dal Comitato Interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell'art. 2 della Legge 12 agosto 1977, n. 674 nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 3 e sempre che la loro attività rientri tra quelle indicate nell'art. 1;

d) limitatamente a quanto previsto dal punto f) del successivo art. 4, le Associazioni fra imprese artigiane legalmente costituite che non hanno scopo di lucro ma esclusivamente quello di promuovere e sviluppare un particolare settore tra quelli previsti dal comma secondo del precedente art. 1.


 

 

Art. 3

Requisiti

1. Per essere ammessi ai benefici della presente legge i soggetti di cui al precedente art. 2 devono rispondere ai requisiti indicati nei commi successivi.

2. I consorzi e le società consortili anche in forma di cooperative, costituiti da imprese artigiane di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2, devono:

a) essere costituiti, a norma della vigente legislazione, da almeno cinque imprese artigiane;

b) essere iscritti nella separata sezione dell'Albo di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) prevedere nel proprio statuto:

1) la parità di voto fra i soci;

2) la sottoscrizione da parte di ciascun socio, di una quota non superiore al venti per cento del capitale sociale;

3) la possibilità, per tutte le imprese associate, di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.

3. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane anche imprese industriali di minori dimensioni, ai sensi della lett. c) del primo comma dell'art. 2, devono possedere i seguenti requisiti:

a) le imprese associate devono essere almeno cinque;

b) le imprese artigiane associate devono essere iscritte all'Alvo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443; le imprese industriali di minori dimensioni devono avere la sede (compresa quella legale) nel territorio della Campania;

c) devono sussistere i requisiti statutari di cui alla lett. c) del secondo comma;

d) le imprese industriali di minori dimensioni non devono superare un terzo delle imprese associate;

e) le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.


 

 

Art. 4

Spese ammesse a contributo

1. In attuazione delle finalità della presente legge sono ammesse al contributo regionale le seguenti spese:

a) spese relative alle iniziative volte alla valorizzazione dei mestieri, attuate da singole imprese o da forme associative;

b) spese per l'esecuzione di ricerche, studi preparatori e progetti di fattibilità, da realizzarsi anche in convenzione con istituti o centri specializzati, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla successiva lett. c);

c) spese per investimenti connessi alla costituzione, nell'ambito delle forme associative delle imprese, di servizi tecnici che provvedono:

1) alla sezione e al controllo delle materie prime e dei semilavorati;

2) alla progettazione applicativa a livello tecnologico ed organizzativo;

3) al controllo di qualità della produzione;

4) alla diagnostica per il restauro;

5) alla ricerca stilistica;

d) spese per investimenti connessi alla realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti, spese per iniziative promozionali collegate a spese per attività di valorizzazione dei mestieri;

e) spese per iniziative di promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni del settore, da realizzarsi attraverso pubblicazioni, campagne pubblicitarie, partecipazioni a fieri specializzate o con l'organizzazione di mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, nell'osservanza di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

f) spese per la progettazione organizzazione registrazione di marchi di qualità e la loro promozione.


 

 

Art. 5

Concessione dei contributi

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 le singole imprese e le forme associative artigiane possono beneficiare dei seguenti contributi:

a) contributo una tantum, nella misura massima del 60% della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera b) dell'art. 4. La spesa ammissibile non può superare il massimale di ottanta milioni;

b) il contributo in conto capitale, per un periodo massimo di tre anni, in misura non superiore al 40% della spesa ammessa annualmente per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'art. 4. La spesa ammissibile non può superare il massimale di duecento milioni;

c) contributo in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. d) dell'art. 4. La spesa ammissibile non può superare il massimale di centoventi milioni;

d) contributo per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. e) dell'art. 4 in misura non superiore al 60% della spesa ammessa, la spesa ammissibile non può superare il massimale di cento milioni;

e) contributo per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. f) dell'art. 4, in misura non superiore al 60% della spesa ammessa. La spesa ammissibile non può superare il massimale di trecento milioni.


 

 

Art. 6

Procedure

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono presentate dai soggetti destinatari all'Assessorato regionale per l'Industria, Artigianato e il Commercio, entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti.

2. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:

a) un progetto indicante le azioni da svolgere, le finalità e gli obiettivi, l'organizzazione, la gestione, i tempi e le modalità di realizzazione nonché gli effetti economici ed occupazionali dell'iniziativa;

b) una relazione tecnica illustrativa del progetto;

c) il preventivo dei costi;

d) l'elenco dei soggetti comunque interessati all'iniziativa.

3. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Artigianato, entro il 30 dicembre di ogni anno, individua i progetti ammissibili a contributi e delibera sugli stessi nell'ambito delle seguenti priorità :

a) promozione dell'immagine dell'artigianato artistico, anche come elemento qualificante dello sviluppo turistico;

b) utilizzo di scuole di mestiere, di botteghe scuola, di stages di laboratorio scuola lavoro;

c) incremento e mantenimento dell'occupazione.

4. I progetti ed il piano di riparto approvati dalla Giunta regionale vanno inviati alla Commissione Consiliare competente per il parere che dovrà essere pronunciato entro trenta giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali, s'intende acquisito come favorevole.


 

 

Art. 7

Divieto di cumulo

1. I soggetti, di cui al precedente art. 2, possono accedere ai contributi in conto capitale della presente legge se ed in quanto non usufruiscono già, per la medesime iniziative, di altri contributi in conto capitale previsti dalla legislazione regionale, statale o comunitaria.

2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati, altri contributi in conto capitale od agevolazioni in conto interessi sulla parte di spesa già finanziata dalla Regione o da altri Enti Pubblici.


 

 

Art. 8

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione, in assenza del Piano triennale di cui all'art. 1, sono ammessi a beneficiare dei contributi i progetti presentati entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato Regionale competente, entro i successivi trenta giorni provvederà ad individuare i progetti ammissibili a contributo ed a deliberare secondo le priorità e le procedure previste dall'art. 6.


 

 

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti in lire trecento milioni per il 1993, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4168, di nuova istituzione, con la seguente denominazione: «Contributi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali», mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio utilizzando quota parte delle risorse di cui all'art. 9 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

 

Art. 10

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 aprile 1993

CLEMENTE DI SAN LUCA