Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 17.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 7 febbraio 1995, n. 4.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 17.

 

«Interventi a favore delle imprese artigiane»


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

 

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio 1993 il contributo regionale in conto interessi, previsto dall'art. 6 della Legge 4 maggio 1987, n. 28, potrà essere corrisposto sull'intero importo del finanziamento o della locazione finanziaria qualora i conferimenti statali non siano sufficienti alla copertura della quota di competenza.

2. L'Artigiancassa utilizzerà il conferimento regionale comprendendo nell'impegno l'intero ammontare del contributo calcolato sulla base del piano di rimborso dei singoli prestiti. (1)

3. L'intervento di cui al comma precedente non sostituisce quello statale, in quanto, una volta assegnate le risorse da parte dello Stato, i fondi regionali anticipati rientrano nelle disponibilità da destinarsi agli scopi di cui al predetto articolo 6 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28. (1)

4. Il conferimento regionale non utilizzato nell'esercizio finanziario, può essere utilizzato dall'Artigiancassa negli anni successivi a quello in cui è stato effettuato il conferimento. (1)

5. Agli interventi effettuati a valere sul conferimento regionale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della predetta legge regionale 4 maggio 1987, n. 28. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo unico della legge regionale 7 febbraio 1995, n. 4.


 

 

Art. 2

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e Artigianato, potrà provvedere alla modifica del tasso a carico delle imprese artigiane nell'ambito delle aliquote finali bimestralmente fissate dai decreti Ministeriali, giusta Legge 7 agosto 1982, n. 526.


 

 

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabilito in complessive lire due miliardi si farà fronte per l'anno finanziario 1993 con lo stanziamento al cap. 4130 dello stato di previsione della spesa, mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'articolo 40 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 19, dal cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per i successivi anni si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi annuali di bilancio.


 

 

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 5 aprile 1993

CLEMENTE DI SAN LUCA