Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 7 del 10 febbraio 1993

 

«Norme sulla gestione transitoria dell'Ente Regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato (ERSVA)»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

1. In attesa del riordinamento dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato (ER0SVA), diretto a rendere i compiti e l'organizzazione meglio aderente ad una più intensa funzione di programmazione del Consiglio e della Giunta regionale, tutti i poteri spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo ai sensi delle leggi regionali 9 agosto 1974, n. 39 e 3 gennaio 1985, n. 1 sono esercitati per un periodo di mesi quattro decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un Commissario Straordinario scelto tra i funzionari regionali, nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta.


 

 

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 8 febbraio 1993

CLEMENTE DI SAN LUCA