Legge Regionale 18 febbraio 1994, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 11 del 21 febbraio 1994

 

"Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 3 giugno 1983, n. 21 e 27 aprile 1990, n. 24 recanti norme per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'art. 22 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1. All'art. 4, comma 2, punto E) della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 il "punto e virgola" è sostituito con il "punto" ed è di seguito aggiunto: "Il possesso del requisito di iscrizione al suddetto Albo, per le imprese iscritte al 23 novembre 1980 nel solo Registro Ditte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, può essere di data successiva a quella di presentazione della istanza di cui al presente articolo, purchè il relativo certificato di iscrizione sia prodotto in sede di istruttoria della pratica e, per le ditte per le quali è già stata deliberata la concessione del contributo, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione da parte del competente settore regionale".


 

 

ART. 2

1. All'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21, dopo il comma 2° è aggiunto il seguente comma:

"Qualora il collaudo dei lavori e/o delle attrezzature presenti particolari aspetti di natura tecnico-amministrativa, al collaudatore tecnico se ne può affiancare, con parere consultivo, un secondo o un dipendente regionale amministrativo di livello non inferiore al VI, che abbia particolare comprovata esperienza nel settore".


 

 

ART. 3

1. All'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21, dopo il comma 1° il "punto" è sostituito con la "virgola" e sono di seguito aggiunte le seguenti parole: "salvo proroga da concedere, per una sola volta, con autorizzazione dell'Assessorato preposto al competente settore".


 

 

ART. 4

1. All'art. 11, comma 2°, della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21, le parole "previsto dalle tariffe professionali vigenti ridotte del 30% sono sostituite dalle seguenti: "stabilito dall'art. 46 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.


 

 

ART. 5

1. Alla fine del 5° comma dell'art, 3 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

"Le ditte che non hanno ottemperato all'invito a produrre la documentazione di cui ai commi precedenti e nei termini previsti dagli stessi, vengono diffidate a provvedervi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica da parte del competente Settore, con esplicita avvertenza che, in mancanza, sarà revocato il contributo se già concesso o sarà considerato rinunciatario l'istante se ancora in corso di istruttoria".


 

 

ART. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2°, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

18 febbraio 1994

Grasso