Legge Regionale 23 novembre 1994, n. 38.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 23 novembre 1994, n. 38.

 

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 1993, n. 22 concernente: "Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

ART. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 22, è sostituito dal seguente:

"Dopo il comma primo dell'articolo 5 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, sono inseriti i seguenti commi:

Sono altresì escluse dal divieto di cui al comma primo le concessioni edilizie relative alla realizzazione:

a) dei programmi integrati di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dei programmi di recupero urbano, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 4 dicembre 1993, n. 499; (1)

b) dei piani urbanistici attuativi vigenti, compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica;

c) di infrastrutture a rete, indicate in senso esemplificativo all'art. 24;

d) di interventi nei comuni ricadenti nella zona territoriale 7 di cui all'art. 17, dotati di strumento urbanistico generale, il rilascio delle concessioni in zona agricola avverrà nel rispetto del contenuto della carta dell'uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto redatta da un agronomo e dalle disposizioni di cui al punto 1.8, titolo II, dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni.

Il divieto non si applica neppure agli interventi subordinati ad autorizzazione, a quelli per i quali non sono necessari né la concessione né l'autorizzazione nonché alle opere pubbliche da realizzare nei comuni, ricadenti nella zona territoriale 7, sprovvista di strumento urbanistico generale.

I suddetti interventi devono essere conformi alla normativa urbanistica all'atto vigente e alle prescrizioni del piano urbanistico territoriale.

Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma secondo devono essere muniti del parere di conformità della Giunta Regionale al Piano urbanistico territoriale, preventivo al rilascio della concessione edilizia.

La verifica della conformità al Piano urbanistico territoriale degli interventi di cui alle lettere a) e d) del secondo comma e di cui al terzo comma è invece delegata al Sindaco.

Antecedentemente all'approvazione del Piano regolare generale, ovvero della variante di adeguamento di cui al comma primo sono consentite soltanto, purché conformi alle prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale, l'adozione e l'approvazione:

a) di varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, necessarie per la localizzazione di opere pubbliche;

 

b) di programmi integrati di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 ed i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 della Legge 4 dicembre 1993, n. 499, conformi oppure in variante al Piano regolatore generale vigente; (2) 

 

c) dei piani esecutivi, e loro varianti previsti dall'articolo 28, comma secondo, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

d) della variante necessaria per recepire, nello strumento urbanistico generale vigente nei comuni ricadenti nella zona territoriale 7, la carta dell'uso agricolo e la normativa di cui al punto 1.8, titolo II, dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, e successive modificazioni. Tale variante adottata dal consiglio comunale è depositata presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni. L'effettuato deposito è reso noto dal sindaco mediante avviso pubblicato all'albo pretorio per tutta la durata del periodo di deposito e mediante la contemporanea affissione di manifesti in altri luoghi pubblici. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione della variante e presentare osservazioni, nello stesso periodo e nei venti giorni successivi, sulle quali il consiglio è tenuto ad esprimersi. La variante è approvata dall'Ente delegato competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento e diventa efficace con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione divenuto esecutivo ai sensi di legge. La variante è depositata presso la segreteria del comune e una copia della stessa è trasmessa per conoscenza alla Regione".

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 31, comma 5 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.

(2) Lettera modificata dall'articolo 31, comma 6 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.


 

 

ART. 2

1. L'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 22, è sostituito dal seguente:

"L'art. 17 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, è così modificato al punto "Zona Territoriale 7".

Razionalizzazione insediativi a tutela delle risorse agricole.

L'edificazione nelle zone agricole è disciplinata, giusta la carta dell'uso agricolo del suolo, dalle disposizioni di cui al punto 1.8 del titolo II dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche".


 

 

ART. 3

Poteri sostitutivi

1. Ai fini dell'immediato conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, di valorizzazione e di tutela dell'ambiente che sottendono alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 gli Enti delegati sono tenuti ad esercitare, nei confronti dei Comuni dell'Area inadempienti, i poteri sostitutivi di cui all'art. 1, terzo comma della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 e all'art. 35 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di inerzia degli Enti delegati, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore all'Urbanistica, se delegato, nomina un commissario ad acta che si sostituisce al Comune inadempiente.

3. Il commissario ad acta nominato dall'Ente delegato o dalla Regione espleta l'incarico fino al momento in cui lo strumento urbanistico diviene esecutivo.


 

 

ART. 4

Norma abrogativa

1. L'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 22 è abrogato.


 

 

ART. 5

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

23 novembre 1994

Grasso