Legge Regionale 23 giugno 1994, n. 24.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 34 del 5 luglio 1994


"Attuazione del programma regionale d'intervento per la reindustrializzazione delle aree di crisi Stabiese - Torrese e di Airola. Contributo una tantum agli Enti Locali ed alle Comunità Montane per la costituzione dei soggetti di gestione per l'attuazione del programma di cui alla Legge 19 luglio 1993, n. 236"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

1. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, concede un contributo una tantum, a titolo d'integrazione e/o gestione e in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie per l'acquisizione delle relative quote, agli Enti locali ed alle Comunità Montane che partecipano alla costituzione dei soggetti di gestione per l'attuazione del programma d'intervento per la reindustrializzazione delle aree di crisi stabiese – tornese e di Airola, di cui all'articolo 2, comma 9 del Decreto legge 10 marzo 1993, n. 57, reiterato con decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. L'onere finanziario previsto in Lire 500 milioni graverà su un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1994, con denominazione: "Attuazione del programma regionale d'intervento per le aree di crisi stabiese - torrese e di Aiola - Contributo una tantum ai Comuni per la costituzione dei soggetti di gestione (articolo 2, comma 9 del Decreto legge 10 marzo 1993, n. 57, reiterato con Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 19 luglio 1993, n. 236).


 

 

Art. 2

1. All'onere finanziario di Lire 500 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 4164 dello stato di previsione della Spesa, di nuova istituzione, con la denominazione "Attuazione del programma regionale di intervento per l'area di crisi stabiese - torrese e di Airola - Contributo una tantum ai Comuni per la costituzione dei soggetti di gestione, articolo 2, comma 9 del decreto legge 10 marzo 1993, n. 57, reiterato con Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella Legge 19 luglio 1993, n. 236)" mediante prelievo dell'occorrente somma, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal Capitolo 1030 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo.


 

 

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, ultimo comma, dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

23 giugno 1994

Grasso