Legge Regionale 10 giugno 1994, n. 16.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 30 del 20 giugno 1994


"Ulteriore proroga della gestione transitoria dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato (E.R.S.V.A.) prevista dalla Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 30. Modificazione alla Legge Regionale 26 gennaio 1994 n. 4"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

SONO DECORSI I TERMINI

per il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1. La gestione transitoria dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato (E.R.S.V.A.) è prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino strutturale, ovvero di trasformazione dell'Ente stesso.

2. Sono prorogati in corrispondenza temporale i poteri del Commissario straordinario dell'E.R.S.V.A.


 

 

ART. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

10 giugno 1994

Grasso