Legge Regionale 18 febbraio 1994, n. 10.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 11 del 21 febbraio 1994


"Modifiche agli articoli 4 e 11 delle Leggi Regionali 3 giugno 1983, n. 21 e 27 aprile 1990, n. 24 recanti norme per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'art. 22 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche e integrazioni".


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1. Il 4° comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 è sostituito dal seguente:

"4. La commissione, per l'istruttoria delle domande, deve avvalersi, quale supporto tecnico, del rispettivo Settore Provinciale del Genio Civile, istituito ai sensi della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11".


 

 

ART. 2

1. Il 3° comma dell'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 va sostituito con i seguenti commi:

"L'onere per l'attuazione della presente legge grava, anche per il funzionamento dei Settori provinciali del Genio Civile, quali supporti delle Commissioni Provinciali, nonché delle Aree Generali di Coordinamento di Sviluppo Attività Settore Secondario e Settore Terziario, sui fondi destinati alla Regione Campania per gli interventi di cui all'art. 3 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche o integrazioni".

"I fondi di cui trattasi vanno assegnati con deliberazione di Giunta ai Settori ed alle Aree suindicate".

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

8 febbraio 1994

Grasso