Legge Regionale 25 ottobre 1995, n. 18.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 30 ottobre 1995


"Integrazione alla Legge Regionale 5 Agosto 1972, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la normativa sulle indennità dei consiglieri regionali"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1. Al Consigliere regionale sottoposto ad una delle misure coercitive previste dagli articoli 284, 285 e 286 del Codice di Procedura Penale, l'indennità di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è sospesa.

2. Per la durata della sospensione al Consigliere regionale verrà corrisposto un assegno pari all'indennità di carica di cui all'articolo 1 lettera a) della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni ridotta del 50 per cento.

3. Analogo trattamento è dovuto al consigliere regionale sospeso dalla carica con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Il Presidente del Consiglio Regionale, ricevuta la notificazione del provvedimento di cui al comma precedente, convoca il Consiglio Regionale per la presa d'atto della avvenuta sospensione del Consigliere regionale e per la conseguente proclamazione del supplente, ai sensi dell'articolo 16bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.


 

 

ART. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in termini di competenza e di cassa, si farà fronte con lo stanziamento del Capitolo 1 dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con lo stanziamento la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio.


 

 

ART. 3

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

25 ottobre 1995

Rastrelli