Legge Regionale 6 aprile 1995, n.14.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 18 aprile 1995

 

"Modifiche ed integrazioni dell'art. 11 della Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 7, modificato dalla Legge Regionale 28 dicembre 1989, n. 27 concernente la riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura, nonché modifica dell'art. 72 della Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 42 concernente - Provvedimenti per l'attuazione del Programma Agricolo Regionale"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

L'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7 modificato dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 27 viene così riformulato nella sua interezza:

"1. Agli organismi di cui al precedente art. 8 può essere concesso un contributo in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile, ivi compresi gli oneri derivanti dall'impiego di personale, per la realizzazione dei programmi annuali di attività, nelle misure appresso indicate:

a) fino al 90% per i primi tre anni di attività;

b) fino all'85% dal quarto anno in poi.

Il contributo per la quota di spesa ammissibile afferente all'impiego dei divulgatori agricoli potrà essere elevato fino all'ammontare della somma rimborsata alla Regione, in attuazione del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini della determinazione degli importi da ammettere a contributo, il trattamento economico del personale impiegato, che dovrà essere in possesso di uno dei titoli di studio ammessi dal Regolamento CEE 270/79, non potrà superare quello dei dipendenti regionali che svolgono le stesse funzioni ed hanno la stessa anzianità di servizio.

3. Tale personale, inoltre, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza con profitto ad uno dei corsi di formazione istituiti in applicazione del Regolamento CEE n. 270/1979 e successive modificazioni, svolti dal CIFDA – ACM o dalle Organizzazioni Professionali Agricole riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/1987.

4. In sede di prima applicazione della legge, potranno essere impiegati tecnici agricoli, per un numero complessivo non superiore a 150, che abbiano comunque frequentato con profitto gli appositi corsi di formazione della durata di 9 mesi, articolata in più moduli, che saranno organizzati dalla Regione Campania. Per le unità che abbiano già acquisito una esperienza professionale nel campo dei servizi di sviluppo agricolo - e comunque per un numero complessivo di tecnici non superiore a 30 - i moduli di formazione potranno essere collocati nell'arco di 3 anni e l'assunzione potrà intervenire dopo il primo periodo di formazione metodologica della durata di 3 mesi e la conseguente verifica attitudinale.

5. I programmi di attività dovranno essere presentati, ai fini del finanziamento, al Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono. Essi dovranno contenere indicazioni puntuali in ordine: alle attività da svolgere; al numero dei "Gruppi di sviluppo agricolo" o "Gruppi di gestione cooperative", attivati dall'associazione, nonché alla consistenza ed alla localizzazione territoriale degli stessi; ai divulgatori impiegati; ai costi di gestione amministrativa dei suddetti programmi. In rapporto alla consistenza numerica dei divulgatori impiegati può essere riconosciuta la costituzione di un nucleo centrale di coordinamento e di collegamento.

6. È ammessa a contributo la spesa per non più di 2 unità amministrative e per non più di una unità di segreteria, ancorché non in possesso dell'attestato di divulgatore agricolo, inserite stabilmente nel nucleo centrale di coordinamento e di collegamento.

7. Le spese ammesse ai sensi del precedente comma sono calcolate sulla base del trattamento economico corrisposto ai dipendenti regionali con la qualifica rispettivamente di istruttore e di esecutore.

8. Sono ammissibili a contributo le spese generali per strutture, funzionamento e gestione nella misura forfetaria e non da rendicontare del 7% della spesa totale ritenuta ammissibile.

9. I programmi di attività possono essere riferiti al triennio di validità degli indirizzi di cui al successivo art. 16.

10. Alla concessione del contributo provvede la Giunta regionale previa istruttoria del Servizio Sperimentazione Informazione e Consulenza in Agricoltura.

11. All'impegno ed alla liquidazione del contributo concesso si provvede annualmente con atto monocratico.

12. Il pagamento del contributo viene effettuato in tre quote anticipate con le seguenti modalità:

a) per il 35% entro il 31 gennaio di ciascun anno;

b) per il 35% su richiesta delle Associazioni beneficiarie, che dovranno dimostrare di aver impegnato la prima quota di finanziamento erogato;

c) per il 30% su richiesta delle Associazioni beneficiarie che dovranno dimostrare di aver impegnato la seconda quota di finanziamento erogato.

13. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti al Se.SI.CA. (divulgazione specialistica e di supporto) e agli organismi autogestiti di cui alla legge regionale n. 7/1985 (divulgazione di base) i programmi di attività, così come sopra definiti, dovranno assicurare la tutela del profilo professionale dei Divulgatori agricoli (allegati 3.1, 3.2 e 3.3) che si approvano con la presente legge.

14. La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

15. La mancata approvazione del rendiconto comporta la sospensione dei benefici della presente legge.".


 

 

ART. 2

L'articolo 72 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 è sostituito dal seguente:

"Le certificazioni relative al possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale, ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla vigente legislazione agraria, nonché tutte le altre certificazioni ed autorizzazioni in materia agraria, sono rilasciate dai Dirigenti dei Settori tecnico - amministrativi provinciali per l'agricoltura e Ce.P.I.C.A competenti per territorio.".


 

 

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

6 aprile 1995

Grasso