Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 12.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 10 aprile 1995

 

"Irregolarità a carico delle Aziende concessionarie del Trasporto Pubblico Locale - Sanzioni amministrative"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


ART. 1

Obblighi delle Aziende di trasporto

1. Allo scopo di evitare concorrenza sleale tra le Aziende concessionarie del trasporto pubblico locale è fatto obbligo alle stesse di osservare i divieti di carico passeggeri nei casi e nei modi previsti dagli atti di concessione.

2. Le Aziende del trasporto pubblico locale sono tenute a rispettare gli orari autorizzati di partenza, di transito e di arrivo.

3. L'inosservanza degli orari previsti per motivi non dipendenti dalle condizioni di viabilità e di traffico sarà considerata grave irregolarità.

4. Le Aziende sono tenute, altresì, a dare riscontro, qualora richiesto, agli atti ed alla corrispondenza dell'Assessorato ai Trasporti.


 

 

ART. 2

Inosservanza degli obblighi

1. L'inosservanza, anche parziale, degli obblighi previsti dall'articolo 1 della presente legge viene considerata irregolarità sottoposta a sanzione amministrativa.


 

 

ART. 3

Sanzioni

1. La mancata osservanza del divieto di carico viene sanzionata con multa pari a lire 1 milione.

2. La violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, circa il rispetto degli orari, viene sanzionata con multa pari a lire cinquecentomila.

3. Il mancato riscontro degli atti e della corrispondenza dell'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità dell'Assessorato ai Trasporti viene sanzionato con multa pari a lire centomila preceduta con diffida della Giunta Regionale.

4. L'illegittimo impiego di personale ed autobus di linea, utilizzato al di fuori dell'esercizio delle autolinee in concessione, è sanzionato con multa pari a lire centocinquantamila giornaliere per autobus e lire duecentomila per conducente.

5. L'ammontare della sanzione sarà direttamente trattenuto dalla Regione nella prima erogazione utile delle quote di contributi di esercizio erogati all'Azienda stessa ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16.


 

 

ART. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

4 aprile 1995

Grasso