Legge Regionale 22 marzo 1995, n. 7. (Abrogata)

Interpretazione autentica della legge regionale 22 luglio 1992, n. 7, concernente: Norme di perequazione per il personale destinatario della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33, relativa alle norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti mutualistici e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. n. 616 del 1977, alla legge n. 641 del 1978, alla legge n. 386 del 1974 ed alla legge n. 833 del 1978.

Avvertenze: la presente legge è stata abrogata dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'Allegato A - n. 392 della medesima legge.