Legge Regionale 13 gennaio 1995, n. 1. (Abrogata)

"Interpretazione autentica dell'articolo 1 della Legge Regionale 3 aprile 1987, n. 23, concernente l'utilizzazione e l'adeguamento delle procedure e delle provvidenze di cui alla Legge Regionale 28 agosto 1984, n. 40, ai fini del sostegno delle attività turistiche danneggiate dalle recenti calamità naturali."

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 16 gennaio 1995, è stata abrogata  dall'articolo 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 ("Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia") vedi l'Allegato sub e), n. 79), della medesima legge.