Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 22.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 55 del 9 settembre 1996


Disposizioni urgenti per le gestioni liquidatorie delle Unità sanitarie locali


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1 

Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie.

1. Ai direttori generali delle A.S.L. vengono affidate - ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - le funzioni di legale rappresentante delle gestioni liquidatorie delle soppresse U.S.L. ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende. 

2. Le U.S.L. che ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 sono state frammentate in conseguenza della divisione del territorio loro assegnato ex legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 vanno ricompattate ai soli fini della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per favorirne la razionalità, la organicità e l'equità della gestione liquidatoria. 

3. In questo caso commissario liquidatore è nominato il direttore generale della A.S.L. nel cui ambito ricade la U.S.L. nella cui giurisdizione è compresa la maggior parte del territorio delle precedenti U.S.L. 

4. Il direttore generale nella qualità di commissario liquidatore assume integralmente i rapporti attivi e passivi e le relative obbligazioni facenti capo alle preesistenti Unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e alle corrispondenti gestioni stralcio di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 



 

Art. 2 

Compiti del commissario liquidatore.

1. Nell'esercizio delle funzioni di commissario liquidatore, e nei limiti dei finanziamenti di cui al decreto legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito con modificazioni con la legge 31 gennaio 1996, n. 34, e di quelli ulteriori che saranno resi disponibili ai fini del ripianamento della spesa sanitaria al 31 dicembre 1994, il direttore generale, avvalendosi delle strutture operative dell'Azienda, adotta tutti i provvedimenti occorrenti per: 

a) compiere gli atti di gestione necessaria alla liquidazione di tutti i rapporti pendenti, ivi compresa la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti; 

b) tenere la contabilità della gestione liquidatoria separatamente da quella corrente dell'Azienda, in prosecuzione della corrispondente contabilità delle precedenti gestioni stralcio; 

c) assumere i giudizi in corso promossi da ciascuna Unità Sanitaria Locale; 

d) accertare la situazione creditoria e debitoria esistente al 31 dicembre 1994, per ciascuna U.S.L., con le modalità e nei termini stabiliti dalle leggi dello Stato finalizzate al ripianamento, assicurandone il costante aggiornamento mediante la registrazione di sopravvenienze attive e passive. 

2. In relazione a quanto previsto alla precedente lettera a) il direttore generale commissario liquidatore svolge ogni utile accertamento circa la legittimità, sotto ogni profilo, dei debiti rilevati; dispone il pagamento di quelli risultati regolari, privilegiando la definizione stragiudiziale delle relative controversie anche mediante accordi con associazioni di categoria dei creditori; assume, per quelli risultati non regolari, i giudizi in corso comunque intentati dai rispettivi creditori, fatte salve le ulteriori iniziative a tutela dell'Amministrazione. 


 

 

Art. 3 

Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

2 settembre 1996

Rastrelli