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Legge Regionale 14 agosto 1996, n. 21.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 53 del 2 settembre 1996
"Modifica alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, concernente: Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale."
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 e successive modifiche è così modificato:
«Art. 24.
Gli Enti gestori che alla data del 31 gennaio 1996 non hanno completato il Piano di ristrutturazione per adeguare le strutture ai requisiti e alle caratteristiche operative degli allegati «D» ed «E» del regolamento, anche attraverso l'allestimento di nuove strutture, cessano la loro attività».
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.
Rastrelli
- Testo come pubblicato sul bollettino n. 53 del 2 settembre 1996 PDF (Dimensione file: 50,44 Kb)