Legge Regionale 14 agosto 1996, n. 21.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 53 del 2 settembre 1996

 

"Modifica alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, concernente: Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale."

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

 IL COMMISSARIO DI GOVERNO

 ha apposto il visto

 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

 Art. 1

1. L'articolo 24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 e successive modifiche è così modificato: 

«Art. 24.
Gli Enti gestori che alla data del 31 gennaio 1996 non hanno completato il Piano di ristrutturazione per adeguare le strutture ai requisiti e alle caratteristiche operative degli allegati «D» ed «E» del  regolamento, anche attraverso l'allestimento di nuove strutture, cessano la loro attività».


 

 

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

14 agosto 1996

                                                                                                                      Rastrelli