Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 15.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 50 del 6 agosto 1996


"Norme a sostegno dell'attività degli enti locali per l'utilizzo di lavoratori in cassa integrazione guadagni e/o mobilità e per l'inserimento professionale di giovani nel mondo del lavoro"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1. La Regione, per migliorare la qualità dei servizi degli enti locali, al fine di perseguire una politica attiva del lavoro che permetta di non disperdere il patrimonio umano e professionale costituito dai lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni nonché dai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che beneficiano del relativo trattamento economico, concorre con propri contributi integrativi e/o aggiuntivi a sostegno degli enti locali della Regione (Provincie, Comuni, Consorzi, Comunità Montane, ASL) e di società a prevalente capitale pubblico operanti sul territorio della regione Campania per favorire la realizzazione di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 451/94 e successive modifiche ed integrazioni.


 

 

ART. 2

1. Il contributo sarà erogato dalla Regione ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, nella misura del 30% della integrazione del reddito dovuto al lavoratore.

2. I progetti possono essere finanziati con un contributo massimo regionale di Lire 600 milioni.

3. Nei confronti dei comuni e delle province che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario, il contributo può essere elevato al 50% fino ad un ammontare massimo, in ogni caso di Lire 900 milioni.

4. L'aumento del contributo nella misura del 50% può essere riconosciuto a favore degli enti e/o società proponenti che utilizzano lavoratori che dispongono di sostegno al reddito, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 31/95 e successive modificazioni ed integrazioni.


 

 

ART. 3

1. Gli enti locali, che non beneficiano del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, possono presentare progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili di cui all'articolo 15 della legge 451/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Regione contribuisce alle spese per la predisposizione del progetto, per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione dello stesso nonché per la copertura delle spese generali di organizzazione e degli oneri di impresa.

3. Il contributo è concesso nella misura di Lire 3.000= per abitante e per un massimo di Lire 75 milioni.

4. I progetti di cui al presente articolo saranno finanziati dopo l'approvazione degli stessi da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al quale devono essere trasmessi dall'ente locale interessato.


 

 

ART. 4

1. Le istanze per ottenere i contributi vanno indirizzate alla Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento - Istruzione, Educazione, Formazione professionale, Politica giovanile, e del Forum Regionale della Gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (ORMEL).

2. All'istanza devono essere allegati:

a) il progetto di opera o servizio di pubblica utilità per l'utilizzo temporaneo dei lavoratori, con l'indicazione del loro numero e delle qualifiche necessarie della durata del progetto, così come approvato dalla Commissione regionale per l'impiego;

b) la deliberazione dell'organo competente dell'ente richiedente con la quale si approva il progetto sub a);

c) una relazione tecnico - finanziaria con i prospetti analitici delle somme dovute ai lavoratori per i progetti di cui all'articolo 14 della legge 451/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i progetti di cui all'articolo 3 della presente legge, l'ente locale dovrà, invece, presentare una relazione tecnico – finanziaria nella quale deve essere indicata analiticamente la ripartizione del contributo per le voci ammesse (spese per predisposizione progetti, acquisto attrezzature e materiale, spese generali di organizzazione ed oneri di impresa).

3. L'Area Generale di Coordinamento di cui al precedente comma 1 provvederà all'istruttoria ed alla verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti.


 

 

ART. 5

1. La Giunta Regionale, su proposta del Settore Rapporti con le Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Delega e Sub - delega Comitato Regionale di Controllo e del Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione delibera sull'ammissione della domanda a seguito di un parere espresso da un nucleo di valutazione composto di n. 7 unità di personale appartenente ai ruoli della Giunta regionale e nominati dalla Giunta stessa. Il Segretario del nucleo è scelto tra il personale del Settore rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Delega e Sub - delega Comitato Regionale di Controllo.

2. Le domande sono ammesse fino all'esaurimento dello stanziamento disponibile sul competente capitolo del Bilancio regionale, con preferenza per quei progetti la cui attuazione consente il reinserimento in forma stabile dei lavoratori e per quei progetti che prevedono l'utilizzo dei lavoratori che godono del trattamento di cui all'articolo 1, comma 5, del DL n. 31/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il perseguimento di obiettivi integrabili con altri provvedimenti regionali, nel rispetto dei criteri di territorialità e della utenza cui è riferita la presente legge.

3. La durata del progetto non può essere superiore a mesi 12 ed è finanziabile una sola volta per singolo settore.


 

 

ART. 6

1. Al fine di consentire alla Regione una verifica dell'utilizzo dei contributi erogati, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge devono, entro tre mesi dal termine dei progetti e con documentata certificazione, rendicontare l'avvenuto utilizzo delle risorse regionali.

2. Eventuali contributi non utilizzati dovranno essere restituiti alla Regione.

3. La Regione può, in ogni momento, predisporre indagini conoscitive sullo stato dell'utilizzo dei contributi.


 

 

ART. 7

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 10 miliardi per il 1996, si fa fronte in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento di cui al Cap. 5592 di nuova istituzione e con la denominazione «Norme a sostegno dell'attività degli Enti Locali per l'utilizzo di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni e/o mobilità per l'inserimento professionale di giovani nel mondo del lavoro», mediante prelievo dell'occorente somma dal fondo golbale di cui al Cap. 130 dello stato di previsione della Spesa del Bilancio di Previsione dell'anno finanziario 1996 che si riduce di pari importo.

2. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti che saranno determinati con la legge di approvazione del Bilancio, utilizzando quota parte delle risorse libere assegnate alla Regione Campania.


 

 

ART. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

31 luglio 1996

                                                                                                   Rastrelli