Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 2 luglio 1997, n. 17, 5 agosto 1999, n. 5, 26 luglio 2002, n. 15, 15 febbraio 2005, n. 9, 19 gennaio 2007, n. 1, 19 gennaio 2009, n. 121 gennaio 2010, n. 220 luglio 2010, n. 7, 15 marzo 2011, n. 4, 11 ottobre 2011, n. 16, 10 novembre 2011, n. 18, 27 gennaio 2012, n. 1, 27 luglio 2012, n. 24, 24 dicembre 2012, n. 38, 7 agosto 2014, n. 16, 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6, 20 gennaio 2017, n. 3, 31 marzo 2017, n. 10, 28 luglio 2017, n. 23, 29 dicembre 2017, n. 38 e 30 dicembre 2019, n. 27. 

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13.

 

"Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

ART. 1

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

1. Per garantire il libero svolgimento del mandato, nello spirito dell'art. 69 della Costituzione ed in attuazione dell'art. 20 dello Statuto della Regione Campania, al consigliere regionale è attribuita una indennità .

2. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;

d) indennità di fine mandato. (1)

2 bis. Agli assessori regionali di cui al comma 1 è corrisposto, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, il trattamento indennitario di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c). (2)

2 ter. L'importo dell'indennità di carica e dell'indennità di funzione, nonché delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri e degli assessori, non può eccedere l'importo complessivo come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 174/2012. (2)

2 quater. La partecipazione alle commissioni consiliari è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati. (2)

2 quinquies. Non possono cumularsi indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi.

Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti. (2)

2 sexies. I consiglieri e gli assessori regionali hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, al trattamento indennitario di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva ai fini del trattamento previdenziale e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per gli assessori, al Presidente della Giunta regionale. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019. (3)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38. In precedenza modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

Capo II

Indennità di carica, di funzione, di missione e rimborso spese

 

 

ART. 2

Indennità di carica

1. L'indennità di carica mensile dei consiglieri regionali è pari al sessanta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto- legge 174/2012. (1)

[2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliata. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza.] (2)

[3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore dei Conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, nonchè da Enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da Enti ai quali la Regione partecipi.] (2)

4. I consiglieri regionali che ricoprono taluno degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, le indennità o gli assegni percepiti per tale ragione, affinchè il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzione e di carica richiamate dai commi precedenti.

[5. Ai fini dell'attuazione della disposizione dei commi precedenti e per l'assolvimento dei compiti in materia attribuiti dall'ordinamento della Camera dei Deputati al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ovvero alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvedono i corrispondenti Organi del Consiglio Regionale.] (2)

[6. Ove nell'ordinamento della Camera dei Deputati, anche con successive disposizioni, siano previste funzioni in materia da assolversi da organismi non presenti nel Consiglio regionale, il Presidente, sentiti collegialmente i Presidenti dei Gruppi Consiliari, individua il corrispondente organo consiliare regionale.] (2)

 

(1) Comma così integralmente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38. In precedenza modificato dall'articolo 53, ultimo periodo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.

(2) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

 

 

ART. 3

Trattenute sulla indennità di carica

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è effettuata una trattenuta obbligatoria del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera d). I corrispondenti importi sono versati mensilmente su apposito capitolo del bilancio della Regione Campania. (1)

2. I consiglieri regionali che, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini della indennità di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione. (2)

2 bis. A decorrere dalla IX legislatura la misura dell'indennità di fine mandato è pari ad una mensilità lorda dell'indennità di carica per ogni anno di mandato, per un massimo di dieci anni. (3)

2 ter. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non sono rieletti, o che non si ripresentano alla candidatura, a condizione che hanno versato il contributo di cui al comma 1. (3)

2 quater. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura; non spetta in caso di annullamento dell'elezione. (3)

2 quinquies. Su istanza dell'interessato, è prevista la restituzione dei contributi effettivamente versati per l'indennità di fine mandato nel periodo successivo ai dieci anni previsti dal comma 3. In tale ipotesi al richiedente non si applica il comma 2 ter. (3)

2 sexies. La Giunta regionale provvede al trasferimento al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione delle indennità di fine mandato. (3)

 

(1) Comma integralmente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38. In precedenza modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17, dall'articolo 29, comma 1 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e dall'articolo 1, comma 83 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 2) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 3) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

 

 

ART. 4

Diritto alle indennità di carica

1. La corresponsione dell'indennità di carica decorre dal giorno in cui il consigliere è proclamato eletto e cessa alla data di proclamazione dei nuovi consiglieri regionali. (1)

2. Ai consiglieri regionale che cessano dalla carica o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte - rispettivamente - fino a quanto viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Regionale.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 in precedenza modificato dall'articolo 52, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.

 

 

ART. 5

Indennità di funzione

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista all'articolo 2, un'indennità di funzione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale l'indennità di funzione è pari alla differenza tra gli importi degli emolumenti omnicomprensivi fissati per i Presidenti delle regioni e dei Consigli regionali individuati dalla Conferenza Stato - regioni e gli importi degli emolumenti omnicomprensivi per i consiglieri regionali fissati dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012;

b) per i componenti della Giunta regionale e per i Vicepresidenti del Consiglio regionale l'indennità di funzione è pari al sessantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a);

c) per i consiglieri questori e per i consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti dei gruppi consiliari e per i Presidenti delle commissioni consiliari ed il Rappresentante dell'opposizione l'indennità di funzione è pari al cinquantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a);

d) per i Vicepresidenti e per i consiglieri segretari delle commissioni istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, l'indennità di funzione è pari al quarantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a).2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole. (1)

3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

4. Qualora una delle funzioni di cui al primo comma sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, il Consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, della presente legge, fino alla scadenza della proroga.

 

(1) Comma già modificato dall'articolo 1, comma 105 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 e dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17 in seguito integralmente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 ed infine la lettera c) del comma 1 è stata modificata dall'articolo 2, comma 7 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.

 

 

ART. 6

Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta. Il consigliere regionale è autorizzato, altresì, a svolgere missioni fuori regione per ragioni legate ai suoi compiti istituzionali. In tal caso il consigliere è tenuto a dare preventiva comunicazione al Presidente specificandone l'oggetto relato, ovviamente, all'esplicitazione piena dei propri compiti istituzionali.

Al Consigliere regionale compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, o il mezzo proprio se preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale nella misura di 1/ 5 del costo della benzina per ogni chilometro; (1)

[b) una diaria di L 100.000 per ogni giornata o frazione aumentata a L 200.000 per i viaggi all'estero.] (2)

[2. Ogni anno, l'ufficio di Presidenza provvede ai successivi aggiornamenti con propria delibera.] (3)

[3. In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun consigliere regionale è dovuta per l'intera legislatura, a titolo di concorso spese, il rispettivo importo mensile di un biglietto ferroviario di prima classe valido per il percorso di tremila chilometri.] (4)

4. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato inoltre a stipulare convenzioni con la Società Autostradale allo scopo di dotare ciascun consigliere regionale di documenti di libero percorso autostradale sul territorio nazionale a totale carico del consigliere regionale. Tali documenti potranno essere usati dal solo consigliere regionale intestatario. (5)

[5. Ai consiglieri regionali viene altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale, nelle seguenti misure:

Ai consiglieri regionali residenti fuori dal capoluogo sede del Consiglio regionale che non hanno a disposizione in uso permanente un'autovettura di servizio è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato sulla base:

1)  del costo chilometrico previsto dalle vigenti tabelle ACI;

2) della percorrenza chilometrica tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio  regionale ovvero dietro presentazione dei biglietti di viaggio.

Ai consiglieri regionali residenti nel capoluogo sede del consiglio regionale è corrisposto un rimborso forfettario pari ad euro 100.] (6)

6. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso spese di cui al presente comma.

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17 poi modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 in precedenza già sostituita dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17.

(3) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

(4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 4) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

(5) Comma abrogato dall'articolo 30, comma 3 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

(6) Comma sostituito dall'articolo 29, comma 2 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 19 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

 

 

ART. 7

Rimborso spese

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato nella misura del quaranta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012. (1)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38. In precedenza già modificato dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17 e dall'articolo 24, comma 1 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5.

 

 

ART. 8

Detrazione per assenze

1. Ai consiglieri e agli assessori regionali dal rimborso spese per l'esercizio del mandato è detratto l'importo di euro 150,00 per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di presidenza. (1)

1bis. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuate le misure per ridurre il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 per le assenze non giustificate dei consiglieri regionali alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è richiesto il numero legale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale. (2)

2. L'assenza è rilevata dalla mancata apposizione della firma sul registro delle presenze, ovvero dalla mancata partecipazione alla votazione per appello nominale, qualora venga a mancare il numero legale. (3)

3. Non è considerato assente il Consigliere che prima della votazione per appello nominale abbandona i lavori del consiglio per dissenso espressamente dichiarato in aula. (4)

4. Si considera presente il consigliere regionale che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporaneamente - del Consiglio, della Giunta, della conferenza dei Presidenti dei Gruppi,   dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il regolamento, del collegio dei Revisori dei Conti della Regione della Commissione di cui è componente o si trovi in missione fuori regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale. I componenti del gruppo misto comunicano al Presidente del Consiglio regionale le commissioni a cui intendono far parte. (5)

5. È ritenuta assenza giustificata quella dovuta per malattia e/o infortunio purché tempestivamente comunicata agli uffici competenti". (6)

6. È ritenuto, altresì, assente giustificato il consigliere che, per impedimento, non partecipi a riunioni collegiali e si faccia sostituire, laddove consentito dal regolamento, da altro consigliere del medesimo gruppo d'appartenenza. (6)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), punto 1) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38. In precedenza già modificato dall'articolo 52, comma 25, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38.

(3) Comma modificato dapprima dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17 poi così sostituito dall'articolo 29, comma 3, lettera a) della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

(4) Comma sostituito dall'articolo 29, comma 3, lettera b) della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

(5) Comma dapprima modificato dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17 in seguito così integrato dall'articolo 52, comma 25, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17.

 

 

Capo III

Indennità di fine mandato e assegno vitalizio, assicutazione per infortuni e malattia

 

 

[ART. 9 (1)

Indennità di fine mandato]

[1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati, a condizione che abbiano versato il contributo di cui all'articolo 3.

2. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

 

 

[ART. 10 (1)

Misura della indennità di fine mandato]

[La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità lorda di cui all'articolo 2 della presente legge, fino ad un massimo di 16 mensilità.

3. Il consigliere regionale che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38. In precedenza modificato dall'articolo 24, comma 2 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 (che ha sostituito i previgenti commi 1 e 2) e dall'articolo 29, comma 4, legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

 

 

ART. 11

Assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età, che abbiano corrisposto il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale della Campania o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'artº 15 della presente legge.

2. L'assegno vitalizio, che ha natura indennitario, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altri eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere regionale cessato dal mandato.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per un periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 3.

[4. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere regionale e dopo la cessazione del mandato, fin dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonchè al numero di anno di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Accanto all'età di inizio della corresponsione è indicato il coefficiente di corresponsione

55:

0,7604

56:

0,8016

57:

0,8460

58:

0,8936

59:

0,9448]

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

 

 

ART. 12

Misura degli assegni vitalizi

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni e mesi di contribuzione, sulle indennità complessive mensile lorde, di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 1, pagata ai consiglieri regionali in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio spettante o in corso di corresponsione, in base alle seguente tabella: (1)

Accanto all'anno di contribuzione è indicata la percentuale di calcolo

5

30%

6         

33%

7         

36%

8

39%

9

42%

10

45%

11

48%

12

51%

13

54%

14

57%

15 ed oltre

63% (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17.

(2) Tabella così modificata dall'articolo 29, comma 5 della legge regionale 17 gennaio 2007, n. 1.

 

 

[ART. 13 (1)

Consiglieri regionali inabili al lavoro]

[1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri regionali i quali diventano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale o permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il consigliere regionale svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato.

4. L'Ufficio di Presidenza può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno e richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

5. In ogni caso gli ex consiglieri regionali che percepiscono assegni vitalizi per inabilità al lavoro accertata e riconosciuta, a norma della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 o del successivo articolo 14 della presente legge, dovranno, ogni anno entro il mese di giugno, presentare all'Ufficio di Presidenza idonea certificazione attestante l'assenza di una attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo.

6. Non è considerata attività di lavoro, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'esercizio di cariche pubbliche elettive.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38. In precedenza il comma 5 era stato già modificato dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17.

 

 

[ART. 14 (1)

Accertamento della inabilità permanente]

[1. L'accertamento di inabilità di cui al precedente art. 13 è compiuto da un collegio medico costituito da componenti appartenenti a strutture pubbliche riconosciute dallo Stato ed integrato da un componente indicato dall'interessato.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvederà a retribuire di volta in volta i componenti del collegio medico a presentazione di regolare fattura da parte degli interessati.

3. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

4. Per l'accertamento della totale e permanente inabilità al proficuo lavoro si applicano le disposizioni e le tabelle di riferimento di cui al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 26 luglio 1988, n. 291 e successive modifiche ed integrazioni.]

5. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 in precedenza già modificato dall'articolo 10, commi 1 e 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17.

 

 

ART. 15

Contributi volontari

1. Il consiglieri regionale che abbia versato il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi il mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto dell'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

2. Il consigliere regionale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza.  L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda. (1)

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale dichiarato ineleggibile.

4. Il consigliere regionale che ha già versato il contributo di cui all'articolo 3 nelle legislature precedenti, ha facoltà, qualora nel corso della legislatura corrente o successive cessi dal mandato, di continuare il versamento per il tempo occorrente al completamento della intera legislatura in corso o successive. (2)

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 106 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(2) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 29, comma 6 della legge regionale 17 gennaio 2007, n. 1 in seguito modificato dall'articolo 1, comma 54 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

 

 

ART. 16

Restituzione contributi versati Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio

1. Il consigliere regionale che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il minimo previsto con il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 15, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.

2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per un intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati. (1)

 

(1) Comma originario soppresso dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9. In seguito il presente comma è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2011, n. 18.

 

 

ART. 17

Decorrenza dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il consigliere regionale al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano maturato il diritto   all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

 

 

Art. 17 bis

(Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità)

1. I titolari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 11 ed i titolari di assegno di reversibilità di cui all'articolo 21, hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'assegno loro spettante, nonché hanno la facoltà di restituire in tutto o in parte quanto già percepito. L'eventuale rinuncia o restituzione deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per i vitalizi spettanti agli ex-assessori, al Presidente della Giunta regionale.

2. I risparmi di spesa e le entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

ART. 18

Sequestro, pignoramento e cessione dell'indennità di carica e dell'assegno vitalizio

1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessazione della indennità di carica e dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

 

Art. 18-bis (1)

(Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

1. I nominativi dei soggetti che, ai sensi della presente legge, percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate annualmente, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale in una sezione specifica e facilmente accessibile.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 12 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.


 

 

Capo IV

Assicurazione per infortuni e malattia dei Consiglieri regionali

 

 

ART. 19

Assicurazione per infortuni e malattia

1. In favore dei consiglieri regionali in carica, la Regione Campania istituisce l'assicurazione obbligatorio contro i rischi da atti di terrorismo e da infortuni connessi all'espletamento del loro mandato.

2. L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea copre gli infortuni che i consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio.

3. Il 90% del premio di assicurazione è a carico del bilancio regionale; il residuo 10% a carico dei consiglieri regionali.

4. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superi ai seguenti massimali:

a) lire 500.000.000 in caso di morte;

b) lire 500.000.000 in caso di invalidità permanente;

c) lire 120.000 per ogni giorno di invalidità temporanea derivante da causa connessa all'infortunio subito.

5. La relativa convenzione deve essere stipulata con Istituti assicurativi che abbiano un capitale sociale non inferiore a 50 miliardi interamente versato nonchè con istituti appositamente e temporaneamente raggruppati ciascuno dei quali abbia un capitale sociale di almeno 10 miliardi interamente versati.

6. la convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

7. La Regione corrisponde agli eredi o aventi causa dei consiglieri regionali deceduti per infortuni connessi all'espletamento del loro mandato o ad atti di terrorismo, una indennità pari a quella prevista dal precedente comma 4 ed allo stesso titolo.

8. I benefici contemplati dal presente articolo non sono comulabili con altre indennità .

9. Nel rispetto dei precedenti commi, può essere autorizzata la integrazione dell'assistenza sanitaria favore dei consiglieri regionali mediante specifica polizza-convenzione da stipularsi con un istituto assicurativo e con le modalità di cui ai commi 3 e 5. (1)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17.

 

 

Capo V

Contributo in caso di decesso assegno di riversibilità

 

 

[ART. 20 (1)

Contributo una tantum in caso di decesso]

[1. In caso di morte del consigliere regionale in carica è corrisposto alle persone eredi - così come indicate al successivo articolo 21 - un contributo il cui ammontare è determinato sulla base di tre mensilità dell'indennità consiliare di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 della presente legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

 

 

ART. 21

Assegno di riversibilità

1. In caso di morte dell'avente diritto titolare all'assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciate sentenza definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il consigliere regionale deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla precedente lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla precedente lettera c) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex consigliere regionale deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza.

2. Qualora non sopravvivano nè il coniuge nè i figli o affiliati aventi diritto l'assegno di reversibilità spetta ai genitori, che abbiano età superiore a sessant'anni o inabili a proficuo lavoro.

3. L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere regionale, in carica, deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.

4. L'assegno compete agli aventi diritto anche nel caso di morte di un ex consigliere regionale prima del compimento del 55 anno di vita, a decorrere dalla data del suo decesso, se comunque siano versati contributi per almeno cinque anni. Il contenuto del presente articolo si applica anche agli ex consiglieri regionali deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 17.

 

 

ART. 22

Condizione per l'assegno di reversibilità

1. Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere regionale. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

3. nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del Collegio medico di cui al precedente art. 14.

4. L'inabilità al lavoro dei soggetti di cui al precedente comma 3 è regolata dal dettato del precedente articolo 14.

 

 

ART. 23

Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità

1. Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge o il beneficiario del consigliere regionale invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del coniuge;

b) certificato di matrimonio;

c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di cui all'art. 21 lettera a) o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

d) stato di famiglia.

2. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non abbia il diritto, la seconda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere regionale ovvero di entrambi i coniugi;

b) certificato di nascita dei figli;

c) stato di famiglia;

d) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni che siano a carico del consigliere regionale defunto.

3. Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegni è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14 o fino al ventiseiesimo anno di età se studente.

4. Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

 

 

ART. 24

Ammontare dell'assegno di riversibilità

1. L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere regionale, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno il 60%;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno il 60% con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno il 60%;  quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi il 50% ed è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto.

2. L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

 

 

ART. 25

Prescrizioni dei ratei di assegno

1. I ratei di assegni o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

2. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

 

 

Capo VI

Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale.

Sospensione della carica di Consigliere regionale.

 

 

ART. 26

Collocamento in aspettativa

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione dalle sue funzioni.

3. per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza a parte il caso di cui al seguente articolo 27 della presente legge.

 

 

ART. 27

Opzione circa il trattamento economico

1. I consiglieri regionali in aspettativa ai sensi del precedente articolo 26 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al precedente comma 1, il trattamento economico resta a carico    dell'amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini di cui al precedente comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 2 della presente legge, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della Regione.

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere regionale conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, l'indennità di funzione di cui al precedente articolo 5, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria le indennità di missione, i rimborso spese previsti da disposizioni, attinenti lo status di consigliere regionale.

5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio Regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere regionale optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

 

 

ART. 28

Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali

1. La corresponsione delle indennità di cui alla lettera a) e il rimborso spese di cui alla lettera c); dell'articolo 1 della presente legge, sono sospese, di diritto:

a) nel casi previsti al comma 4- bis dell'articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 «Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali»;

[b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.] (1)

c) nei casi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni. (2)

2. Oltre ai casi indicati nell'articolo 15, comma 4, quater della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al precedente comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 cpp e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 cpp.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta la notificazione del provvedimento di cui ai precedenti comma, convoca il Consiglio Regionale per la presa d'atto della avvenuta sospensione del consigliere regionale e il conseguente affidamento della supplenza, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. (3)

 

(1) Lettera abrogata dall'articolo 3, comma 9 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16 successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 3 – 5 giugno 2013, n. 118 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della succitata lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2011 con conseguente estensione della dichiarazione di illegittimità alla presente lettera.

(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16.

 

 

ART. 29

Assegno in caso di sospensione dalla carica

1. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 28, a favore del consigliere regionale è concesso un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 2 della presente legge. (1)

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al consigliere regionale che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del precedente comma 1. Sulla indennità di carica vengono operate le trattenute di cui all'articolo 3, ed il periodo di sospensione è valido a tutti gli effetti ai fini di cui all'articolo 11.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 15 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7.

 

 

Capo VII

Norme inerenti i Consiglieri Regionali eletti nelle legislature successive a quella di entrata in vigore della presente Legge

 

 

[ART. 30 (1)

Norma generale]

1. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta al Consiglio regionale della Campania nelle legislature successive a quella di entrata in vigore della presente legge le disposizioni previste dagli articoli 11, 12, 21, 22, 23 e 24 sono sostituite da quella previste dai successivi articoli 31 e 32 della presente legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 53, comma 1, primo periodo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.

 

 

[ART. 31 (1)

Assegno vitalizio]

[1. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta nella legislature successive a quella di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio mensile sarà erogato al compimento del sessantesimo anno di età a condizione che gli stessi abbiano corrisposto il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel COnsiglio Regionale della Campania o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 15.

2. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri regionali nel mese da cui decorre l'assegno.

3. L'ammontare dell'assegno vitalizio così determinato è incrementato dal 1 gennaio di ogni anno sulle base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.

4. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anno di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Accanto all'anno di contribuzione è indicata la percentuale sulla indennità mensile lorda

5

20%

6

23%

7         

26%

8

29%

9

32%

10

35%

11

38%

12

41%

13       

44%

14       

47%

15 anni ed oltre

50%

5. Nell'ipotesi prevista all'articolo 13, comma 2, qualora il consigliere regionale sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammonta dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 53, comma 1, primo periodo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.

 

 

[ART. 32 (1)

Quota aggiuntiva trattenuta prevista all'articolo 3]

[1. Il consigliere regionale, eletto per la prima volta nelle legislature successive a quella di entrata in vigore della presente legge, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui al precedente articolo 3, ha diritto di determinare l'attribuzione - dopo il proprio decesso - o al coniuge o ai figli di una quota pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perchè si determini questa attribuzione è che il consigliere regionale, al momento del decesso, abbia conseguito i risultati di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita a figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del ventesimo anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'articolo 14. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di volersene avvalere. Il consigliere regionale può in ogni momento modificare l'indicazione nominatica delle persone beneficiarie.

4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare in tal caso il termine per comunicazione decorre dalla data del matrimonio o della nascita dei figli; e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere regionale.

5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che e ha beneficiato al momento del decesso del consigliere regionale.

6. Se il decesso del consigliere regionale avviene per cause di servizio la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al precedente comma 1, indipendentemente dall'età del consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 3. Qualora il consigliere regionale deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell'assegno è commisurato a quella dell'importo minimo vitalizio.

7. La corresponsione della quota di assegno di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere regionale.

8. I ratei di assegni non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si intendono prescritti.

9. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 53, comma 1, primo periodo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.

 

 

ART. 32 bis (1)

Nel rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni previste al comma 2, unitamente a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia, restano in vigore fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9.

 

 

ART. 32 ter (1)

Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, provvede al funzionamento dell'associazione ed alla valorizzazione del ruolo degli ex consiglieri regionali in sintonia con le disposizioni previste dalla Camera dei Deputati per l'associazione e per il ruolo degli ex parlamentari.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 6 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9.

 

 

Capo VIII

Norme transitorie e finali - Abrogazione

 

 

ART. 33

Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri regionali

1. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il «Fondo interno di previdenza dei consiglieri della Regione Campania», di cui alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

2. Tutte le funzioni del fondo sono trasferite al bilancio regionale. Entro il primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con proprio atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.

3. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dal Consiglio regionale attraverso i propri uffici amministrativi, con il supporto logistico degli uffici della Giunta regionale. Fino al 31 dicembre 2014 è autorizzata e prorogata la gestione transitoria dell'istituto del vitalizio operata congiuntamente dagli uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale dal maggio 2013. (1)

4. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli Uffici del Consiglio regionale.

 

(1) Comma integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 27 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

 

ART. 34

Sostituzione di norme

1. Tutte le precedenti leggi regionali regolanti il trattamento indennitario dei consiglieri regionali sono abrogati dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

 

ART. 35

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 dello stato di previsione del bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio che assumerà la seguente denominazione «Attuazione della legge regionale sulle nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania».

 

 

ART. 36

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichirata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

5 giugno 1996

                                                                                                           Rastrelli