Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 1996, n. 27, 16 giugno 1998, n. 9, 5 agosto 1999, n. 5, 11 agosto 2005, n. 15, 24 luglio 2006, n. 14, 19 gennaio 2007, n. 1, 15 marzo 2011, n. 4, 27 gennaio 2012, n. 1, 30 marzo 2012, n. 5, 21 maggio 2012, n. 13, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 31 marzo 2017, n. 1030 dicembre 2019, n. 27 e dal regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3.  

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

 

Testo vigente della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11.

 

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 ART. 1

Finalità

1.  La presente legge, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, persegue le seguenti finalità:

a) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela e l'incremento della fauna selvatica anche attraverso la costituzione di apposite strutture;

b) la difesa del suolo e la sistemazione idraulico - forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

c) la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani;

d) la massima occupazione della mano d'opera rapportata alle singole realtà  territoriali al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio.


 

 

ART. 2

Natura degli interventi

1.  Per il conseguimento delle finalità  di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

a) creazione dell'inventario regionale dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati e delle opere di viabilità  e bonifica montana;

b) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi;

c) produzione vivaistica;

d) sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;

e) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati di Enti e privati;

f) sistemazione idraulico - forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee;

g) realizzazione di interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

h) miglioramento e potenziamento della viabilità  forestale e di prevenzione antincendio;

i) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento, ivi comprese quelle relative alla diffusione dell'irrigazione e alla raccolta di acque per uso plurimo;

l) la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio faunistico e la produzione di piante officinali;

m) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

n) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione ambientale dei territori di competenza degli Enti delegati di cui al successivo articolo 4, nonché  la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;

o) la messa a dimora di piante in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 - un albero per ogni neonato -, così  come adeguata dalla legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14;

p) il coordinamento delle attività  di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

q) la gestione, valorizzazione ed ampliamento delle foreste demaniali e del demanio ad esse collegate di proprietà  della Regione Campania;

r) l'elaborazione ed approvazione di piani di assestamento; (1)

s) la conservazione ed utilizzazione dei suoli demaniali armentizi;

t) tutti gli altri interventi utili al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1.

1-bis. La realizzazione degli interventi in materia di forestazione e bonifica montana in attuazione dell'articolo 5, i piani di assestamento forestale per i boschi di proprietà pubblica, i piani di gestione forestale per i boschi di proprietà privata ed ogni altro intervento di tutela, valorizzazione ed utilizzazione delle risorse forestali, sono attuati nel rispetto delle linee guida di programmazione forestale in attuazione del D.Lgs. 227/01, approvate con decreto 16 giugno 2005 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali. (2)

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 1.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14, in seguito così modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 1.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

Art. 3 (1)

(Conferimento di funzioni)

1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), l), i), m), e n), sono conferite alle province e alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s), e t). (2)

2. Le Comunità montane e le amministrazioni comunali possono costituire apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge attingendo, prioritariamente, tra il personale che abbia già prestato la propria opera e sia in servizio presso l'ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico forestale, parte impiegati, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate.

 

(1) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1. In precedenza il comma 1 era stato già oggetto di modifica dall'articolo 1, comma 97 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 maggio 2012, n. 13.

 

 

[ART. 4] (1)

[Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi]

[1.  Con decreto del Presidente della Giunta Regionale viene istituito, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, il Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione pluriennale in materia forestale.  Esso è  così  composto:

a) l'Assessore delegato all'Agricoltura e Foreste che lo presiede e gli assessori competenti nelle seguenti materie: Politica del Territorio, Ambiente, Programmazione, Bilancio, Lavori Pubblici, Politiche Comunitarie;

b) un rappresentante delle Autorità  di Bacino di cui alla legge regionale 7 Febbraio 1994, n. 8 designato dal Presidente della Giunta Regionale;

c) i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, limitatamente alle materie di cui alla lettera a);

d) i Presidenti delle delegazioni dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, dell'Unione Provincie Italiane, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

e) un rappresentante per tutti gli Enti Parco, designato di concerto dai Presidenti degli Enti stessi già  istituiti al momento della richiesta del nominativo;

f) i dirigenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settore per il Piano Forestale Generale e dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste dell'Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario;

g) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori idraulico - forestali e un rappresentante per ciascuna  delle Organizzazioni professionali agricole, designati dalle rispettive organizzazioni.

g bis) un rappresentante di ciascuna provincia entro cui ricadono i territori delle rispettive comunità montane.

2.  Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del Servizio Forestazione del Settore Foreste, Caccia e Pesca. Le adunanze del Comitato, di cui al comma 1, sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  In caso di mancato raggiungimento del numero legale per due riunioni consecutive, la Giunta Regionale si sostituisce nelle decisioni, sentite le Organizzazioni sindacali di cui al punto g) del precedente comma 1.

2-bis. Il presidente, i componenti ed il segretario di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi dell'istituto della delega nelle adunanze del comitato.

3.  Al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:

a) quantificare ed individuare le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

b) esprimere parere sul Piano Forestale Generale di cui al successivo articolo 5 e successive sue modificazioni, revisioni ed integrazioni;

c) formulare proposte per la redazione dei piani degli Enti delegati ed esprimere pareri sui piani medesimi;

d) esprimere parere ogni qualvolta viene richiesto dagli Enti delegati o dalle Aree di Coordinamento interessate o dalle Organizzazioni sindacali o Professionali.

4.  Il Comitato espleta la sua attività  per la durata della legislatura e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato.  I componenti possono essere riconfermati.

5.  Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ai componenti spetta un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai componenti del CoReCo di cui all'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 21.

6. Copia del verbale delle decisioni assunte dal Comitato va trasmesso a tutti i componenti ed ai Presidenti degli Enti delegati entro 15 giorni dall'adozione, a cura del segretario del Comitato stesso.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3. In precedenza il presente articolo era stato oggetto di modifica per effetto dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 35, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.

 

 

Art. 5 (1)

(Documenti generali di programmazione forestale regionale)

1. Sono documenti generali di programmazione forestale regionale:

a) il piano forestale regionale;

b) la carta regionale delle risorse forestali.

2. I documenti generali di programmazione forestale costituiscono il quadro di riferimento delle politiche regionali in materia forestale.

3. Il piano forestale regionale e la carta regionale delle risorse forestali sono approvati con deliberazione di Giunta regionale. Il piano forestale regionale rappresenta il documento strategico che definisce gli approcci, le finalità e gli obiettivi di uso e gestione sostenibile, protezione e valorizzazione delle risorse forestali regionali nel periodo di sua validità. La carta regionale delle risorse forestali illustra la distribuzione geografica, la superficie e la qualità delle diverse formazioni forestali presenti nel territorio regionale, anche in relazione all'infrastruttura ed alle sistemazioni forestali eventualmente presenti. Essa costituisce l'inventario di base, unitamente al piano forestale regionale, per la definizione delle strategie di protezione e valorizzazione delle risorse forestali a scala regionale e per la corretta programmazione degli interventi in materia forestale.

 

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1. In precedenza il testo previgente era stato modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.

 

 

[Art. 5 bis] (1)

[(Istituzione del comitato per la programmazione finanziaria ed il controllo di gestione

in materia forestale e documento esecutivo di programmazione forestale)]

[1. È istituito il comitato per la programmazione ed il controllo di gestione in materia forestale. Esso è costituito da:

a) assessore all'agricoltura e foreste;

b) assessore all'ecologia ed ambiente;

c) assessore al lavoro e formazione professionale;

d) assessore al bilancio;

e) presidente commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura;

f) due esperti, anche Consiglieri regionali, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) definisce le modalità di reperimento delle risorse a valere sul bilancio regionale ed ulteriori risorse da fonti nazionali ed europee;

b) approva il documento esecutivo della programmazione forestale di cui al comma 1 dell'articolo 3;

c) definisce sulla base del documento esecutivo di programmazione forestale le risorse annuali da destinare in appositi capitoli di bilancio per gli interventi forestali di competenza e la loro attribuzione agli enti responsabili dell'attuazione degli interventi previa approvazione dei piani annuali predisposti dagli stessi ed approvati su istruttoria del Settore foreste.]

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 35, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

Art. 5 ter (1)

(Documento esecutivo di programmazione forestale)

1. Il documento esecutivo di programmazione forestale identifica, in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite nei documenti generali di cui all'articolo 5:

a) gli interventi prioritari in materia forestale per il periodo di sua validità, con indicazione delle relative previsioni di spesa;

b) gli enti locali territoriali e le Comunità montane responsabili dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera a);

c) gli indicatori, i parametri ed i criteri da impiegarsi per la progettazione esecutiva, il controllo e la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. (2)

2. Il documento esecutivo di programmazione forestale è redatto dalla struttura regionale competente. (3)

[3. Per il solo periodo 2012 – 2013, nelle more del riordino organico delle politiche forestali regionali, il documento esecutivo di programmazione forestale assume valore di Grande progetto straordinario di manutenzione dell'infrastruttura forestale regionale, con riferimento ai seguenti obiettivi prioritari:

a) rafforzamento della multifunzionalità e del ruolo ambientale del patrimonio forestale regionale;

b) valorizzazione delle foreste nell'ambito della rete ecologica regionale;

c) gestione forestale per la prevenzione dei rischi naturali e messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti a frane alluvioni;

d) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e valorizzazione delle biomasse forestali;

e) valorizzazione turistica e culturale delle foreste regionali.] (4)

[4. Per l'implementazione degli obiettivi programmatici di cui ai commi 1 e 3 si provvede anche con l'utilizzo dei fondi FAS, previa intesa con il Governo nazionale, secondo le procedure previste dal contratto istituzionale di sviluppo.] (4)

4 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno gli enti locali territoriali e le comunità montane adottano i piani forestali annuali e pluriennali di cui al documento esecutivo di programmazione previsto dal comma 1. (5)

[4 ter. La Giunta regionale procede alla nomina di commissari nelle ipotesi di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4 bis, nonché di mancata presentazione dei bilanci nei termini di legge ovvero nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario per l'esercizio annuale di bilancio ovvero nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni di legge.] (6)

4 quater. Gli enti locali e le Comunità montane rendicontano le attività  previste al comma 1 realizzate nell'anno precedente. (7)

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 35, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(2) Lettera modificata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 4.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(3) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 4.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(4) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 4.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 successivamente abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 4.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 successivamente modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 4.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 6

Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 sulla base del Documento di programmazione, elaborano i loro programmi che sono approvati sulla base di un istruttoria condotta dalle strutture competenti e del finanziamento stabilito con delibera di Giunta regionale. (1)

2. Gli Enti delegati iscrivono le risorse accreditate su capitoli del proprio bilancio e le utilizzano sulla base di singole perizie adottate con appositi atti deliberativi.

3. Copia di tali atti viene trasmessa all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore per il Piano forestale Generale. (2)

[4. Per il conseguimento della ottimizzazione della mano d'opera rapportata alle singole realtà territoriali, al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio di cui alla lettera d) dell'articolo 1, l'attuazione delle perizie relative agli interventi di cui all'articolo 2, nonché i lavori di ingegneria naturalistica, di cui al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta della regione Campania. n. 574 del 22 luglio 2002 del e successivo regolamento 25 marzo 2005, n. 3, di importo non superiore ad euro 250.000,00, possono essere realizzati in economia nella forma dell'amministrazione diretta.] (3)

[5. L'aliquota delle spese generali delle perizie degli interventi, realizzati in attuazione della presente legge, non può  essere superiore al 4% dell'intera previsione di spesa. Le perizie da realizzare in                "economia" devono essere redatte sulla base di una apposita " analisi dei prezzi" predisposta dall'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca ed approvata, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale, dalla Giunta Regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.] (5)

[6. L'analisi dei prezzi di cui al comma 5 viene aggiornata o confermata ogni due anni.] (5)

7. Per i lavori in appalto si applica il prezzario generale vigente nella Regione Campania. (4)

[8. I progetti di importo superiore a 150 milioni sono sottoposti a collaudo entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La designazione del tecnico incaricato compete all'Assessore Regionale che sovrintende all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario.] (5)

[9. Al fine del mantenimento delle garanzie occupazionali legittimamente consolidate presso gli Enti delegati alla data del 31 dicembre 1994, per non alterare l'armonica distribuzione dei progetti di intervento su tutto il territorio regionale, a partire dal 1 gennaio 1997 è  consentita la stipula di apposite convenzioni tra gli Enti delegati per la realizzazione di specifici interventi nei territori di comune interesse e suscettibili di armonico sviluppo.] (5)

[10. La necessità di ricorrere alla stipula delle suddette convenzioni e gli Enti che la debbono attuare, viene stabilita nel Piano di forestazione di cui all'articolo 5.] (5)

[11. Gli Enti delegati, nell'ambito dello stanziamento ricevuto, possono riservare una quota di risorse non superiore al 3% dello stanziamento per il finanziamento di opere di "somma urgenza", derivanti da calamità  naturali o da eccezionali eventi metereologici.] (5)

[12. Gli interventi sono attuati con le modalità  previste dall'articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e a tal fine gli Enti delegati designano un proprio funzionario tecnico che, unitamente ad un tecnico regionale in servizio presso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, competente per territorio, accertano le opere alla cui esecuzione deve provvedersi con urgenza, redigono apposito verbale di constatazione, dichiarando l'indifferibilità  e l'urgenza nonché  la pubblica utilità delle opere a farsi.] (5)

L'Ente delegato, sulla scorta del predetto verbale e di apposita perizia tecnica ed economica redatta dai propri uffici, affida i lavori, che non tollerano rinvii, ad idonea ditta anche con la modalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

[13. Le opere realizzate con tale procedimento devono essere sottoposte a collaudo entro tre mesi dal loro completamento con le modalità  previste al comma 8.] (5)

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 5.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3. In precedenza già modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e dall'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.

(2) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 5.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(3) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 5.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(4) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 5.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(5) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 5.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

[ART. 6 bis] (1)

[Al fine del completamento e del mantenimento del piano di stabilizzazione della manodopera idraulico-forestale, approvato con delibera di Giunta regionale 7 giugno 2002, n. 2244, ed in esecuzione della delibe­razione del Consiglio regionale n. 238/3 del 21 ottobre 2003, in via transitoria e per il solo esercizio finanziario 2005, l'attribuzione agli enti delegati delle risorse di cui all'articolo 6, in deroga a quanto ivi previsto, avviene esclusivamente in ragione della forza lavoro presente alla data del 31 dicembre 2004. Per il personale non inclu­so tra quello stabilizzato sono assicurate le stesse giornate lavorative effettuate nell'anno 2003.]

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 6 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

articolo 6-ter (1)

1. La ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, è effettuata in ragione della forza lavoro legittimamente presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento ed avviata al lavoro. (2)

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) per le comunità montane è mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale, in ettari;

b) per le province è mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 0,5 tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale classificata dall'ISTAT quale zona altimetrica di montagna o collina, in ettari;

c) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è uguale o superiore ai valori indicati non è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro nè l'incremento delle giornate per la manodopera a tempo determinato;

d) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è inferiore ai valori indicati, è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, ovvero l'incremento delle giornate lavorative per la manodopera a tempo determinato;

e) il monte giornate lavorative complessivamente recuperato per effetto delle cessazioni di cui alla lettera c), incrementato fino ad un massimo del 50 per cento di tale valore, è ridistribuito ed assegnato, proporzionalmente alla differenza scaturente dalla verifica di cui alla medesima letterad), esclusivamente agli enti di cui alla medesima lettera d), per procedere a nuove assunzioni, ovvero per incrementare le giornate per la manodopera a tempo determinato e comunque fino al raggiungimento dei parametri di cui alle lettere a) e b).

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.

(2) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 7 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 7

Settore per il Piano Forestale Generale

1. L'attuale Settore per le Foreste Demaniali di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, assume la denominazione di "Settore per il Piano Forestale Generale". (1)

2. Il Settore di cui al comma 1, elabora il Piano Forestale Generale per l'intero territorio regionale, così  articolato: (2)

a) Piani di nuovi rimboschimenti e di manutenzione di quelli già  realizzati;

b) Piani di viabilità , sistemazione idraulica e manutenzione di opere già  realizzate;

c) Piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi demaniali, comunali, regionali e di altri enti;

d) Piani di prevenzione agli incendi boschivi e di difesa fitosanitaria; (3)

e) Piani di produzione vivaistica forestale, anche in via sperimentale;

f) Piano di tutela ed incremento della fauna selvatica e di rinaturalizzazione ambientale e di produzione di piante officinali.

3. L'articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, al comma relativo all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario, l'ultimo trattino "Settore Foreste Demaniali ed Assestamento Forestale" viene sostituito con la seguente dizione "Settore per il Piano Forestale Generale".

 

 

(1) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 8.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(2) Alinea modificata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 8.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(3) Lettera modificata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 8.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(4) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 8.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 8

Demanio Forestale Regionale

1. Il patrimonio agro - silvo - pastorale della Regione compreso nell'inventario dei beni regionali di cui all'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 38, è  costituito:

a) dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti, già  di proprietà  dello Stato;

b) dai vivai forestali già  di proprietà  dello Stato;

c) dai terreni e beni rustici acquistati o che in qualsiasi modo pervengono in proprietà  alla Regione per essere destinati alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello e riserve naturali o faunistiche.

2. Il demanio forestale regionale è  utilizzato sulla base di appositi piani economici, ai sensi dell'art. 197 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità  delle seguenti direttive:

a) potenziamento delle funzioni protettive, ricreative e culturali, con la costituzione anche di riserve naturali;

b) incremento delle funzioni produttive, con promozione di attività  di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché  della tecnologia del legno attraverso la realizzazione di impianti, anche a titolo sperimentale e dimostrativo, per la produzione di cellulosa, pasta da legno e proteine per l'alimentazione del bestiame;

c) gestione e coordinamento delle attività  vivaistiche, favorendo la costituzione di vivai regionali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine da destinare al rimboschimento ed al verde pubblico e da fornire agli Enti delegati, ad Enti pubblici ed a privati;

d) protezione e potenziamento del patrimonio faunistico.

3. Per ogni vivaio regionale e per ogni complesso boscato di proprietà  regionale dovrà  essere garantita la custodia e la vigilanza.

4. La gestione del Demanio Forestale regionale è  effettuata dall'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario sulla base di apposite perizie da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale. È consentita anche la esecuzione dei lavori in " economia" mediante " amministrazione diretta".

[5. Per i lavori da realizzare all'interno del Demanio Regionale, l'approvazione della delibera relativa ai singoli progetti da parte della Giunta Regionale fa luogo anche all'autorizzazione di cui agli artt. 23 e 15.] (1)

6. Per la gestione e la realizzazione degli interventi occorrenti per le foreste demaniali e per i vivai regionali deve essere utilizzata la forza lavoro idraulico - forestale già impiegata presso gli ex uffici periferici dell'ex Servizio Foreste.

[7. Per particolari esigenze tecniche operative ed occupazionali, è  consentita la mobilità  del personale con contratto di lavoro privato tra Settori Tecnico Amministrativi Foreste dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario.] (1)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 9 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 9

Gestione del Demanio Forestale

1. Il Demanio Forestale Regionale, di cui all'art. 8, è gestito dalla Amministrazione Regionale attraverso     l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario - Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste.

2.  Essi curano per ciascuna struttura ricadente nella propria competenza, i seguenti compiti:

a) redigere, per ciascun complesso demaniale di proprietà della Regione Campania, il Piano Economico;

[b) formulare un programma annuale di interventi, distinto per ciascun complesso Demaniale;] (1)

c) redigere le perizie esecutive e provvedere alla esecuzione dei lavori per tutti gli interventi e le operazioni tecniche da eseguire nell'ambito del Demanio Regionale nonché predisporre ogni altro atto amministrativo relativo alla gestione di complessi demaniali;

d) creare, compatibilmente con la esigenza di conservazione delle risorse naturali, aziende faunistiche per la produzione di specie animali selvatiche di ripopolamento;

[e) organizzare annualmente ed a turno, la " giornata regionale della Montagna" da effettuarsi entro la prima quindicina del mese di giugno con la collaborazione degli Enti Delegati di cui alla presente legge;] (1)

f) progettare ed eseguire gli interventi colturali e di manutenzione dei vivai e degli allevamenti faunistici.

 

 

(1) Lettera abrogata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 10 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 10

Patrimoni silvo - pastorali dei Comuni e di altri Enti Pubblici

1. I beni silvo - pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Assestamento con validità  decennale redatti a cura degli Enti proprietari o degli Enti pubblici da loro incaricati. (1)

2. Con i Piani di Assestamento sono disciplinate le utilizzazioni boschive e l'uso dei pascoli determinando, per questi ultimi, il carico massimo nonché  il periodo e le modalità  di utilizzazione. Inoltre i Piani di Assestamento individuano gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di sistemazione idraulico - forestale, di miglioramento dei pascoli nonché quelli finalizzati all'uso delle risorse silvo - pastorali ai fini ricreativi e di protezione dell'ambiente naturale. I singoli Piani di Assestamento devono contenere precise indicazioni circa le modalità  per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla legge regionale 17 marzo 1981 n. 11.

[3. Nelle more dell'approntamento dei predetti Piani di Assestamento, il prelievo annuale di massa legnosa non può  superare il 50% di quello medio - annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio da ciascun Ente proprietario. Per i Comuni che nell'ultimo decennio non hanno effettuato alcun taglio si applica la media del decennio precedente. La spesa per la redazione dei Piani di Assestamento è  a totale carico della Regione.] (2)

[3-bis. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle cure colturali consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei cedui sia nelle fustaie, finalizzate all'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile. Le utilizzazioni sono autorizzate dall'ente delegato territorialmente competente previa richiesta contenente una dettagliata relazione descrittiva delle operazioni tecniche da porre in essere, del prelievo complessivo del materiale detraibile e della destinazione dello stesso.] (3)

[3-ter. Le cure colturali ai boschi pubblici e privati, consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei cedui sia nelle fustaie, finalizzate all'ottenimento di biomasse quali fonti per la produzione di energia rinnovabile, e le opere di manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestali eseguite in attuazione della presente legge ricadenti nei siti di importanza comunitaria -SIC-, nei proposti siti di importanza comunitaria -pSIC- e nelle zone di protezione speciale -ZPS-, di cui alle direttive 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Habitat - rete natura 2000 - e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, sono autorizzate dall'ente delegato territorialmente competente previa redazione di un progetto firmato da tecnico abilitato. Il progetto prevede un'analisi preliminare, redatta su apposito modello elaborato dai settori regionali competenti, finalizzata ad individuare i possibili effetti dell'intervento sul sito e contenente le indicazioni necessarie a far ritenere che l'intervento proposto è tale da non richiedere la valutazione di incidenza ambientale. Sono disposte verifiche a campione da settori competenti in materia.] (3)

[3-quater. La realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali rivolti all'accrescimento della biodiversità nei boschi pubblici ricadenti nelle aree naturali protette e contigue, non previsti in piani di assestamento forestali vigenti, e coerenti con le linee guida di programmazione forestale approvate con decreto ministeriale 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con le linee guida per la gestione dei siti natura 2000 emanate con decreto ministeriale dell'ambiente e tutela del territorio del 3 settembre 2002, sono autorizzati dall'ente delegato territorialmente competente previa redazione di un progetto firmato da tecnico abilitato. A tali interventi non si applicano i limiti di cui al comma 3 e le prescrizioni di massima e di polizia forestale.] (4)

4. I Piani di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti atti regolamentari generali di prescrizioni di massima.

5. Gli interventi di manutenzione e cure colturali al demanio comunale sono a totale carico della Regione Campania quando sono attuati dagli Enti delegati ed inseriti nel Piano di Forestazione, redatto dagli Enti delegati ed approvato dalla Regione Campania. (5)

[6. Sono altresì concessi contributi, fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di macchinari, per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione ed il ripristino di piste di smacchio, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel Piano di Assestamento.  La restante quota è  a carico dell'Ente proprietario che è  tenuto a prelevarlo dagli introiti per le utilizzazioni.] (6)

[7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi all'Ente pubblico proprietario dei beni silvo - pastorali, regolamentati con il Piano di Assestamento, e sono finanziati dalla Regione.] (6)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.1 e 11.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (modificato dall'articolo 69, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8) come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(2) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(5) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(6) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

[ART. 11] (1)

[Personale ex Azienda Speciale Cervati]

[1. L'Azienda Speciale Silvo - Pastorale Cervati viene disciolta alla data di approvazione della presente legge.

2. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda viene trasferito al Comune di Sanza.

3. All'atto dello scioglimento il relativo personale di ruolo in servizio alla data del 28 febbraio 1987, viene trasferito al Comune di Sanza in accoglimento di specifica richiesta del Comune medesimo.

4. Al personale trasferito sono fatte salve le posizioni economiche e giuridiche già  acquisite nell'Ente di provenienza.

5. Nel caso in cui il trattamento economico goduto nell'Ente di provenienza sia più  favorevole si provvede all'integrazione con assegno ad personam assorbibile a valere sui futuri miglioramenti tabellari.

6. In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio 1985 n. 40, la Regione continuerà  a corrispondere al Comune di Sanza il contributo del 75% della spesa relativa al trattamento economico di detto personale anche per gli anni successivi e fino alla loro immissione nel ruolo organico del Comune si Sanza.

7. Resta in vigore il 2 comma dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 12 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 12

Rimboschimento a scopo protettivo e per gli altri scopi di pubblico interesse

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse nonché  gli interventi per la difesa dei boschi di proprietà  pubblica dagli incendi.

2. Detti interventi riguardano, in particolare, i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e la ricostituzione boschiva occorrente sia ai fini della difesa idrogeologica sia per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche.

3. Fanno parte degli interventi di forestazione, oltre alle opere direttamente occorrenti per l'impianto di nuovi boschi e per la ricostituzione di quelli esistenti, tutte le altre opere ad esse strettamente connesse e consistenti nella costruzione e riattamento di strade forestali e di chiudende, nell'attuazione di impianti e misure antincendio ed ogni altra opera ritenuta necessaria per assicurare la riuscita degli interventi medesimi.

4. Nel caso di rimboschimenti a scopo protettivo, e come tali rientranti nel quadro degli interventi di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, di cui all'art. 19, alla loro attuazione si provvede in stretto coordinamento con tutti gli altri interventi sistematori programmati anche in attuazione della legge regionale 7 febbraio 1994 n. 8, allo scopo di realizzare complessi di opere organici e funzionali.

 

 

[ART. 13] (1)

[Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura]

[1. Per la creazione di complessi boscati finalizzati all'incremento delle produzioni legnose, possono essere concessi incentivi per l'impianto di boschi con specie legnose a rapido accrescimento ed a turno breve a favore di Enti pubblici e privati proprietari di terreni ritirati dalla coltivazione agricola la cui utilizzabilità, a fini produttivi, sia riconosciuta da apposita attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

2. Sono, altresì , concessi incentivi a favore di Enti pubblici e privati per l'impianto dei castagneti da frutto, su terreni ritirati dalla coltivazione agricola e la cui utilizzabilità  deve essere attestata da tecnico abilitato, e per la ricostituzione di quelli esistenti.  L'incentivo è  concesso ai proprietari dei terreni da imboschire e/ o dei castagneti da migliorare.

3. Gli incentivi di cui ai comma 1, e 2, consistono nella concessione di contributi in conto capitale fino al 55% della spesa riconosciuta ammissibile.

4. Analoghi contributi possono essere concessi ad Enti privati per la realizzazione di rimboschimenti a carattere protettivo.

5. Per le operazioni di sfollo dei boschi cedui a macchiatico negativo, a metà  turno, possono essere concessi ad Enti pubblici e privati proprietari dei predetti boschi, contributi pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

6. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, è affidata agli Enti delegati, competenti per territorio, il contributo è  elevato al 75%.

7. Gli enti delegati possono riservare per gli interventi di cui ai comma 1, 2, 4 e 5 una quota percentuale del finanziamento assegnato di cui all'art. 6 non superiore al 10%.

8. Per l'istruttoria delle istanze e la concessione dei contributi, relativi agli interventi di cui ai comma 1, 2, 4 e 5, l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca, predisporrà  un'apposita " analisi delle categorie dei lavori ammissibili" che è  adottata dalla Giunta Regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La richiesta di contributo va inoltrata dal 2 gennaio al 31 maggio di ogni anno al Presidente dell'Ente delegato competente.

10. Gli Uffici Tecnici degli Enti delegati competenti provvedono alla istruttoria delle domande ed alla concessione del relativo contributo in base all'ordine di acquisizione delle stesse al protocollo d'ufficio.  Hanno titolo di preferenza le iniziative di forestazione delle superfici agricole adiacenti ai boschi esistenti.

11. Le opere realizzate e gli interventi effettuati di cui ai comma 1, 2, 4 e 5 sono sottoposte ad accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori, entro due mesi dal loro completamento, da un funzionario incaricato dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

12. Alla liquidazione del contributo vi provvede l'Ente delegato entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti di accertamento di cui al comma 11.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 13 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 14

Definizione di bosco e di pascolo montano

1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità  piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità , prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità  della vita e, inoltre, attività  plurime di tipo zootecnico.

2. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione.

3.  A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d'impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d'acqua. (1)

4. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 39, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

 

 

ART. 15

Colture ed apprezzamenti non considerati boschi

1. Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina:

a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i noccioleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi urbani;

b) gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 14, misurino una superficie non superiore ai 2.500 metri quadrati, semprechè  siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini più  vicini, superiore ai 100 metri;

c) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, semprechè  non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne.

c bis) i castagneti da frutto in attualità di coltura. (1)

2. Per i rilevanti motivi di carattere ambientale la Giunta Regionale può  sottoporre alla particolare disciplina dei boschi anche gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al comma 1.

[3. La richiesta va inoltrata alla Giunta Regionale Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - che, effettuati gli opportuni accertamenti per il tramite dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario – Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste competenti, vi provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.] (2)

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 39, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 14 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 16

Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno

1. I proprietari interessati, debbono provvedere alla loro manutenzione secondo apposito piano di coltura e conservazione, approvato contestualmente al certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel quale saranno indicati il turno, le forme di governo e di trattamento e le pratiche colturali da attuare per garantire l'efficienza delle piantagioni. (1)

2.  Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è, in ogni caso, vietata la trasformazione dei terreni, comunque rimboschiti, in altre qualità  di coltura, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 15 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 17

Taglio dei boschi

1. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio. (1)

1 bis. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio è vietato l'artificioso frazionamento delle superfici cadenti al taglio. (2)

[2. Dall'entrata in vigore della presente legge il taglio dei boschi sull'intero territorio della Regione è  disciplinato dalle norme tecniche di cui all'allegato B della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.] (6)

2-bis. Nelle utilizzazioni dei boschi è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione incippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'articolo 25, comma 11. (3)

3. L'autorizzazione del taglio dei boschi è rilasciata dal Presidente della Comunità  Montana e dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, per i territori di rispettiva competenza. (4)

4. Detta autorizzazione deve contenere le prescrizioni per la migliore utilizzazione del bosco.

5. Ai fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è consentito il taglio colturale, previa autorizzazione di cui ai commi 1 e 1 bis, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, purché conformi alle prescrizioni di cui alla presente legge. (5)

[6. Per i tagli dei boschi di cui all'art. 10 deve essere accantonata una somma pari al 10% del ricavato da accantonare su apposito capitolo di bilancio dell'Ente proprietario e da utilizzare per opere di miglioramento dei beni silvo - pastorali.] (6)

7. È istituito l'Albo Regionale delle Imprese Boschive, abilitate a concorrere alle aste ed alle gare per  l'acquisto e la utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà  della Regione, dei Comuni e di altri Enti.

[8. Le modalità  per la iscrizione all'Albo di cui al comma 7, quelle per la esclusione nonché quelle per la riammissione sono specificate nell'allegato B di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.] (6)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 in precedenza già sostituito dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 9.

(2) Il presente comma aggiunto dall'articolo 1, comma 7 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 è stato dapprima integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera e), punto 1) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in seguito così modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 16.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(3) Il presente comma aggiunto dall'articolo 1, comma 7 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 è stato dapprima integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera e), punto 1) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in seguito così modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 16.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(4) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 16.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(5) Comma così integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera e), punto 2) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(6) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 16.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 18

Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti al vincolo

1. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformità  delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

2. Anche nei pascoli montani possono, per fini idrogeologici e colturali, essere imposte limitazioni al pascolamento di carattere  permanente o temporaneo.

3. L'esercizio del pascolo nei boschi e pascoli deve essere disciplinato da apposito Regolamento, ove tale Regolamento non sia contenuto nel Piano di Assestamento di cui all'art. 10.  Il Regolamento deve contenere norme che disciplinano le modalità  di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie animale ed il periodo di utilizzazione. (1)

4. Il Regolamento di cui al comma 3 è approvato dai rispettivi proprietari, in attesa del relativo inserimento nel Piano di assestamento forestale di cui all'articolo 10 e risulta compatibile con il vigente Piano forestale generale. (2)

5. Ove i proprietari non vi provvedono, la Giunta Regionale si sostituisce ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 maggio 1980, n. 54. (3)

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 100, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, 16 in seguito dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 17.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(2) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 100, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, 16 in seguito dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 17.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(3) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 17.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 19

Opere di sistemazione idraulico – forestali e di difesa del suolo

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la stabilità  dei terreni e la migliore regimazione delle acque, e consistenti in rimboschimenti a scopo protettivo, opere di correzione dei corsi di acqua, opere di rinsaldamento delle pendici anche mediante inerbimenti e la creazione di prati pascoli alberati, opere di sistemazione idraulico - agraria delle pendici stesse, opere per la difesa del suolo litoraneo, il consolidamento delle dune litoranee e la piantagione di fasce arboree frangivento.

2. Alla realizzazione di tutte le opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo l'Ente delegato provvede sulla base dei progetti coordinati di intervento, sentita l'Autorità  di Bacino di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8.

 

 

ART. 20

Occupazione temporanea dei terreni

1. Ai proprietari dei terreni da rimboschire o da sistemare è  concessa una indennità  per occupazione temporanea, di durata non inferiore al decennio e commisurata alla entità  dei canoni di fitto nella zona per terreni similari secondo i valori stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 11 della Legge 23 maggio 1982, n. 203.  Tale indennità  è  rivalutata ogni biennio.

2. Nel caso di mancata accettazione dell'indennità  da parte dei proprietari l'Ente delegato procede alla occupazione dei terreni ai sensi dell'art. 64 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, qualora gli stessi rientrino in comprensori oggetto di intervento ed i proprietari abbiano già  espresso il proprio assenso per almeno il 50% della superficie da occupare.

 

 

ART. 21

Altre opere pubbliche di bonifica montana

1. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui all'articolo 19, possono trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche di bonifica finalizzate alla valorizzazione agricola e forestale del territorio.

2.  A tal fine, l'Ente delegato attua progetti intesi soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere da destinare ad utilizzazioni collettive:

a) opere per la provvista di acqua per scopi plurimi;

b) viabilità  di bonifica e di servizio;

c) miglioramento dei pascoli montani di uso collettivo, ivi compresa la costruzione di stazzi, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale.

d) il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio di propria competenza indipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali; (1)

[e) attività collegate alla manutenzione ed utilizzazione delle opere realizzate e le attrezzature acquisite in attuazione del POR Campania 2000-2006.] (1)

[2-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d) gli enti possono riservare, nell'ambito della programmazione degli interventi, risorse fino al tre per cento dello stanziamento assegnato dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente. 2-ter. Al fine di garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera d), il funzionario incaricato dall'ente con proprio provvedimento individua l'emergenza in atto e con propri ordini di servizio dispone l'immediato impiego delle unità lavorative necessarie. Il pagamento delle competenze maturate è liquidato sulla base di correlati listini paga.] (2)

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 8 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 successivamente abrogata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 18.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.  

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 successivamente abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 18.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3

 

 

ART. 22

Opere di manutenzione

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione delle opere di cui agli articoli nn. 12, 19 e 21.

 

 

ART. 23

Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

1. Nei terreni e nei boschi di cui all'articolo 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del RD 3 dicembre 1923, n. 3267.

1bis. Il vincolo idrogeologico è esteso a tutti i boschi così come definiti dall'articolo 14. (1)

[2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata dal Presidente della Comunità Montana per il territorio di sua competenza e dei Comuni interclusi e dal Sindaco del Comune di competenza, previa acquisizione del parere espresso dalla competente Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste.] (2)

[2-bis. Il parere relativo alle istanze avanzate per l'ottenimento del cambio di destinazione di terreni sottoposti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3 dicembre 1923, n.3267, inerenti il condono edilizio di immobili, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, è espresso direttamente dall'ente delegato territorialmente competente previa istruttoria dei propri uffici tecnici.(3)

3. Il rilascio di tale autorizzazione può essere subordinato al versamento, in favore dell'Ente delegato, di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma, determinata dall'Ente delegato, sarà commisurata alla entità dei lavori prescritti a garanzia della stabilità dei terreni e della regimazione delle acque. (4)

4. Il titolare del provvedimento di autorizzazione, quando ha ultimato i lavori per i quali gli era stato richiesto il deposito cauzionale, potrà richiedere lo svincolo del medesimo.

5. Il Presidente dell'Ente delegato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, dispone lo svincolo della cauzione. (5)


(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 53, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(2) Comma dapprima modificato dall'articolo 1, comma 100, lettera d) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 successivamente abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 19.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 10 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 successivamente abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 19.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3

(4) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 19.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3

(5) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 19.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.



 

[ART. 24] (1)

[Deroga al vincolo idrogeologico]

[1. Nei boschi e nei terreni vincolati di cui al comma 1 dell'articolo 23, per i movimenti di terra di modeste dimensioni e connessi alla realizzazione di pertinenze agricole o ad ampliamento di fabbricati rurali ricadenti in aziende agricole, il titolare dell'azienda deve inoltrare apposita dichiarazione, prima dell'inizio dei lavori, al Sindaco del Comune in cui ricade l'azienda stessa.

2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della suddetta dichiarazione il Sindaco deve dettare le eventuali prescrizioni intese ad assicurare la stabilità  del terreno e la regimazione delle acque.  A tal fine richiede tempestivamente il parere dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste che è  tenuta ad esprimersi entro trenta giorni.

3. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia stato notificato all'interessato alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale, i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 20 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 25

Norme di polizia forestale

1. Ferme restando le norme di carattere penale, coloro che nei boschi vincolati ai sensi del RD n. 3267 del 30 dicembre 1923, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, alle indicazioni contenute nei Piani di assestamento e nei progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.

2. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui, tagliati in contravvenzione alle norme contenute nella presente legge, è fatta prendendo per base il valore di mercato del legname ritraibile da piante della stessa specie e dimensione di quelle tagliate senza alcuna deduzione per spese di abbattimento e trasporto. Tale valore è determinato in base alla media dei prezzi correnti di mercato.

3. La valutazione del danno, cagionato con la distruzione o asportazione delle ceppaie di piante e/ o polloni abusivamente abbattuti, è desunta dal rilievo del soprassuolo esistente nelle immediate vicinanze.

4. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore delegato all'Agricoltura e Foreste, di concerto con l'Assessore delegato al Bilancio e ai Tributi, procede alla formazione di tabelle dei valori medi da servire di base per l'applicazione delle sanzioni relative alle trasgressioni accertate.

5. Le tabelle di cui al comma 4 sono compilate per ciascuna specie e per gruppi di specie e determinano, per ogni classe di diametro misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta d'alto fusto, a ciascun pollone di castagno e, per i cedui da combustibile, a ciascun quintale di legna.

6. Con delibera della Giunta Regionale le tabelle di cui al comma 4, sono aggiornate ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita.

7. Per i danni arrecati mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione delle radici, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante e/ o dei polloni si adotta lo stesso criterio di cui al comma 5.

8. Per il pascolo abusivo nei boschi, oltre al danno alle piante determinato ai sensi del comma 7, si deve considerare l'ulteriore danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:

a) da Kg 10 a Kg 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;

b) da Kg 5 a Kg 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;

c) da Kg 1,5 a Kg 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

9. Nei confronti di chi esegue il taglio dei boschi di cui all'art. 14 senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per decara e sua frazione; detta sanzione si applica in conformità dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale. (1)

10. Per le violazioni alle norme di cui all'articolo 23 è comminata la sanzione amministrativa da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per decara e sua frazione. Detta sanzione si applica in conformità dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale. (2)

11. Per l'inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, la sanzione amministrativa da comminare, in applicazione della legge 4 agosto 1984, n. 424, è compresa da un minimo di euro 525,00 ad un massimo di euro 2.250,00 per decara e sua frazione. (3)

12. Per l'inosservanza delle norme concernenti l'allestimento e sgombero delle tagliate ed al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati, le sanzioni amministrative da comminare andranno da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione. (4)

13. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

14. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvedono gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato i quali determinano anche l'entità del danno cagionato ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate.

14bis. I valori monetari delle sanzioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 sono aggiornati con delibera della Giunta regionale ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita. (5)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 53, lettera b), punto 1 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 53, lettera b), punto 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 53, lettera b), punto 3 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(4) Comma modificato dapprima dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 21 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 in seguito dall'articolo 1, comma 53, lettera b), punto 4 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 53, lettera b), punto 5 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.


 

 

[ART. 26] (1)

[Comitato Tecnico Regionale]

[1. Il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e le sue articolazioni provinciali sono rispettivamente integrati dai dirigenti responsabili del Settore Foreste, Caccia e Pesca e del Settore per il Piano Forestale Generale e dai dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste, quando sono chiamati ad esprimere pareri sui progetti di massima ed esecutivi di cui alla presente legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 22 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

[ART. 27] (1)

[Compiti e funzioni del Comitato Tecnico Regionale]

[1. Le funzioni di competenza regionale, già del Consiglio Superiore dell'Agricoltura, sono esercitate dal Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 23 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 28

Demanio armentizio

1. Le funzioni amministrative inerenti il demanio armentizio, trasferite alla Giunta Regionale ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, e la gestione dello stesso sono esercitate attraverso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento.

2. Il demanio armentizio, disciplinato dalla presente legge, è  costituito dai Tratturi Pescasseroli - Candela e Lucera - Castel di Sangro e dai Tratturelli Volturara - Castelfranco e Foggia - Camporeale, per le parti ricadenti nell'ambito territoriale regionale, nonchè  dal Tratturello del Braccio Frascino e dal Riposo di Casalbore.

3. I suoli e qualsiasi altro bene immobile su di esso ricadente e, pertanto, appartenenti al demanio armentizio, ancorchè  non necessari all'attività  armentizia, sono tutelati ai fini storici, archeologici, ambientali, naturalistici, culturali e turistici e gestiti secondo modalità  che non comportino alterazioni definitive dello stato dei luoghi e/ o mutamenti di destinazione degli stessi.

[4. Le modalità dell'attività  gestionale regionale relative al demanio armentizio verranno disciplinate da apposite disposizioni da emanare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.] (1)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 24 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

[ART. 29] (1)

[Interventi di emergenza]

[1. Presso ciascuna struttura dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste e presso il Settore Foreste, Caccia e Pesca vengono istituiti uno o più  nuclei operativi di pronto intervento per far fronte alle emergenze degli incendi boschivi e di calamità  naturali.

2. A ciascun nucleo, normalmente operativo per due turni di servizio giornalieri, vanno assegnati almeno dieci unità  opportunamente attrezzate ed equipaggiate sia per le operazioni di contrasto agli incendi boschivi, sia per le operazioni di supporto alle squadre operative degli Enti delegati e sia per gli interventi di soccorso derivanti da altre calamità  naturali.

3. Nel periodo di massima pericolosità  di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 57, e nei casi di particolare emergenza, con decreto del Presidente della Giunta Regionale l'attivazione dei nuclei potrà  essere disposta anche per 24 ore su 24.

4. I nuclei operativi saranno costituiti prevalentemente con personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, per l'attuazione del progetto " difesa e tutela del patrimonio boschivo".

5.  A detto personale sarà  assicurato il necessario aggiornamento professionale a mezzo di appositi corsi.

6. I nuclei in argomento sono coordinati dai dirigenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settore per il Piano Forestale Generale e dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste competenti.

7.  Al personale del Corpo Forestale dello Stato ed a quello dei ruoli regionali comunque impiegati nelle attività  di prevenzione a controllo degli incendi boschivi ed in quelle di soccorso per calamità  naturali, può  essere ordinato, nei periodi di massima pericolosità  di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 57, o negli altri casi previsti nel presente articolo, con provvedimento della Giunta Regionale, lavoro straordinario in deroga ai massimali previsti dalla legislazione vigente e comunque in misura non inferiore a 150 ore annuali, nel limite mensile previsto dall'attuale normativa ed ivi comprese le ore rese in conformità  a quanto indicato nella legge 1 aprile 1981, n. 121.

8. Al personale regionale di cui innanzi spettano anche gli altri istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente, quali rischio, turnazione e reperibilità.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 25 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 30

Garanzie occupazionali

1. Gli interventi previsti dall'articolo 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. (1)

2. Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali.

3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilità  del turn - over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le finalità  produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori.

4. La Regione provvede al finanziamento dei progetti inerenti alle attività di forestazione e bonifica nell'ambito delle risorse disponibili. Allo scopo di garantire l'efficacia della gestione e dell'utilizzo delle risorse indicate, i progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 3, ai fini del presente comma, prevedono l'applicazione delle condizioni di impiego, a partire da quelle minime, di cui alla lettera b) del sesto comma dell'articolo 46 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e l'impiego degli addetti a tempo determinato nei limiti delle risorse predette. È fatto salvo il ricorso a risorse finanziarie aggiuntive reperibili anche sui bilanci degli enti di cui all'articolo 3 e all'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). (2)

4-bis. Fermo restando il divieto di nuove assunzioni, le misure di organizzazione del lavoro, anche in corso, poste in essere dagli enti di cui al comma 4, sono demandate alle procedure di contrattazione decentrata di cui al comma 3. (3)

[5. L'indennità di fine rapporto per il personale con contratto di lavoro privatistico idraulico forestale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è accantonata per il personale dipendente dagli enti delegati su apposita partita di giro del proprio  bilancio, mentre per il personale con uguale contratto di lavoro dipendente dai settori forestali periferici dell'area generale di coordinamento -Sviluppo attività settore primario- è accantonata e corrisposta agli aventi diritto secondo le procedure già in essere.] (4)

[6. L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta documentata dagli Enti delegati e dei Settori forestali, con delibera di Giunta Regionale.] (5)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 11, lettera a) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.

(2) Comma dapprima modificato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 27 successivamente dall'articolo 1, comma 143, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 ed infine dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 26.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.  

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 143, lettera b) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5

(4) Comma dapprima modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 26.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(5) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 26.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

ART. 31

Norme transitorie

[1. Entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge gli Enti delegati operano la verifica delle proprie scritture contabili per censire tutte le risorse assegnate dalla Regione Campania in materia di forestazione e bonifica montana e non spese nei termini previsti dalla legge.   Tale situazione contabile, è  trasmessa all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario – Settore Foreste Caccia e Pesca - che richiede all'Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria, Tributi - Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale di inserire nella prima legge di bilancio un'apposita norma per la riutilizzazione delle risorse da parte di ciascun Ente delegato, al fine di incrementare la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio relativa agli interventi previsti all'art. 13.] (1)

[2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i lavori effettuati in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, conclusi alla data del 31 dicembre 1994 e non ancora sottoposti al collaudo, sono definiti con certificati di regolare esecuzione dei lavori dal Direttore dei Lavori, quando gli importi degli stessi sia inferiore a lire 150 milioni, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.] (1)

[3. Per le somme assegnate agli Enti delegati, in attuazione delle leggi regionali 4 maggio 1979, n. 27 e 28 febbraio 1987, n. 13, e non ancora sottoposte a controllo nella forma prevista dall'art. 4 ultimo comma della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, si applica quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1994, n. 31. Gli Enti delegati forniscono all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settore per il Piano Forestale Generale una dettagliata relazione sull'attività  svolta in attuazione della delega per ogni singolo esercizio.] (1)

[4. Per il 1996 la programmazione degli interventi e la realizzazione degli stessi è  demandata agli Enti delegati di cui alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, anche per i territori non più  ricadenti nella propria competenza.  Nei territori comunali non più  compresi tra quelli ricadenti nei perimetri delle Comunità  Montane ai sensi della legge 1 settembre 1994, n. 31, tutte le autorizzazioni previste dalla presente legge, vengono rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.] (1)

[5. Nelle more della approvazione del regolamento di cui all'articolo 18 il pascolo è  vietato e per le relative violazioni si applicano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.] (1)

6. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 18 per i pascoli dei Comuni e degli Enti pubblici e per tutti gli altri casi in cui è  prevista l'adozione del Regolamento stesso, il pascolo è  vietato e si applicano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

[7. Le Ditte già  iscritte all'Albo Regionale delle Imprese boschive di cui al capo III dell'allegato B alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, vengono reiscritte d'ufficio all'Albo di cui al comma 7 dell'articolo 17.] (1)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 27 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

 

 

[ART. 32] (1)

[Norme finanziarie]

[1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte mediante la istituzione nello stato di previsione della spesa per ciascuno esercizio finanziario, dei seguenti capitoli, con stanziamento di competenza e di cassa che saranno, di volta in volta, determinati con leggi di Bilancio:

a) cap...  spese per la realizzazione delle opere di competenza degli Enti delegati;

b) cap...  spesa per la realizzazione delle opere di competenza della Regione da realizzare a cura dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  Settore Primario;

c) cap... spesa per la gestione della delega;

d) cap... spesa per la realizzazione e gestione dell'inventario forestale e del Piano di Forestazione Generale;

e) cap... spese per la gestione dei tratturi;

f) cap... spese per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

g) cap... spese per la realizzazione e gestione degli allevamenti faunistici e la rinaturalizzazione ambientale;

h) cap... spese per gli interventi di emergenza di cui all'art. 29 della presente legge;

i) cap... spese per gli interventi fitosanitari;

l) cap... spese per la redazione dei piani di assestamento dei boschi e per l'ampliamento del demanio regionale forestale nonché  del demanio ad esso collegato.

2. Le spese di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono commisurate all'8% dello stanziamento annuale assegnato a ciascun Ente delegato in attuazione della presente legge.

3. Per il 1996 l'onere della presente legge graverà  sui capitoli 1200, 1202, 1203, 1204, 1208, 1214, 1216, 1218, 1228, 1230, 1236, 1240, 1242, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1276, 1278 e 1280 dello stato di previsione della spesa.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 6, del comma 1 dell'articolo 3 e quelle relative all'attuazione delle perizie di cui al comma 4 dell''articolo 8 della presente legge sono accreditate, rispettivamente, agli enti delegati e, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 37, ai dirigenti responsabili dei settori forestali decentrati, nella misura del 60 per cento della competenza iscritta nel bilancio gestionale entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento, anche in deroga alle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio finanziario della Regione.

5. L'assegnazione della restante somma è  disposta entro 20 giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 9 dell'articolo 5 e semprechè sia stata approvata la legge di bilancio regionale per l'esercizio di riferimento.

6. La facoltà di erogazione della spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, viene estesa anche al dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 25 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

In precedenza il presente articolo era stato oggetto di modifica per effetto dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 e dall'articolo 1, comma 12 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.

 

 

ART. 33

Norme finali

1. Tutte le norme precedentemente emanate in materia di forestazione e bonifica montana dalla Regione Campania sono abrogate se in contrasto con la presente legge.

 

 

ARTICOLO 34

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

7 Maggio 1996

Rastrelli