Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 10.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 27 del 13 maggio 1996

 

"Modifica alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 concernente il funzionamento dei Gruppi Consiliari"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, modificato dalle leggi regionali 3 aprile 1973, n. 11, 20 gennaio 1977, n. 6, 31 ottobre 1978, n. 50 e 28 marzo 1987, n. 20, è modificato come segue:

"ART. 3.

Per le spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari con decorrenza 1 gennaio 1996, viene liquidato un contributo fisso mensile rappresentato:

a) da una quota di lire 1.500.000 per ciascun gruppo quale ne sia la consistenza;

b) da una quota di lire 800.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo.".


 

 

ART. 2

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 374.400.000, per l'anno finanziario 1996, graverà sul Cap. 5 "contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" dello stato di previsione della spesa.

2. Per gli anni successivi all'onere si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

 

ART. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

30 aprile 1996                                                                                                             

Rastrelli