Legge Regionale 21 marzo 1996, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 18 dell'1 aprile 1996


"Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 24 marzo 1995 n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli allo sviluppo delle attività agricole"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
 

la seguente legge:

ART. 1

L'Articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, è così riformulato:

"1. È vietata la realizzazione di impianti aventi, al colmo, un'altezza superiore a mt 6 ed una superficie superiore al 90% di quella aziendale.

2. La distanza dai confini non può essere inferiore a mt 3 dai fondi finitimi, a mt 5 della viabilità pubblica, a mt 10 dai fabbricati destinati a civili abitazioni. La distanza della viabilità pubblica è ridotta a mt 3 ove trattasi di strade di interesse meramente locale.

3. Per i fondi finitimi, in presenza di specifici accordi scritti tra le parti, si prescinde dal rispetto delle distanze indicate nel precedente comma".


 

 

ART. 2

L'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, è così riformulato:

"1. Gli impianti di cui alla presente legge possono essere realizzati da imprenditori agricoli, singoli od associati, purché conducano fondi agricoli in base ad un titolo legittimo.

2. Possono altresì realizzare impianti serricoli le società e le cooperative che abbiano beneficiato, ovvero si trovino nelle condizioni per beneficiare, di agevolazioni previste dalla legislazione a favore   dell'imprenditoria giovanile, nonché da norme comunitarie, statali e regionali".


 

 

ART. 3

L'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, è sostituito dal seguente:

"1. Per gli impianti serricoli ultimati ed esistenti alla data del 25 marzo 1995, la comunicazione o la richiesta di autorizzazione ai fini della regolarizzazione deve essere presentata al Sindaco entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

2. I Sindaci, accertati i requisiti soggettivi di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, autorizzano la regolarizzazione degli impianti serricoli preesistenti alla data del 25 marzo 1995, anche in assenza del rispetto dei parametri funzionali di cui agli articoli 4 e 6 della succitata legge e della presente legge di modifica".

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 marzo 1996
                                                                                                                  Rastrelli