Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 18. (Abrogata)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 1993, N. 9 CONCERNENTE: «NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO E REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE E GLI ENTI LOCALI».

L'intero testo della presente legge è stato abrogato per effetto dall'articolo 60, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11:  "Legge per la dignita' e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328" che ha disposto l'abrogazione della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e successive modificazioni comprese quelle apportate dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della stessa legge regionale 11/2007, salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 55 della medesima legge.