Legge Regionale 21 aprile 1997, n. 13.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 21 aprile 1997, n. 13.


Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 recante: "Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale". - Allegati "A" e "C"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'"Allegato A"

1. L'allegato A (Le Aziende Sanitarie Locali) parte integrante della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 è così modificato:

a) all'Azienda Sanitaria Locale Salerno 1 afferiscono tutti i Comuni degli ambiti territoriali delle UUSSLL 50, 51 e 52, compresi i Comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio ed esclusi i comuni di Bracigliano e Siano;

b) All'Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 afferiscono tutti i comuni degli ambiti territoriali delle UUSSLL 47, 48, 49, 53, 54, 55 e 56 compresi i Comuni di Bracigliano e Siano, nonché i comuni di Sicignano degli Alburni e Postiglione sottratti dal Distretto Sanitario di Bellosguardo (già n. 105 - Azienda Sanitaria Locale Salerno 3) ed esclusi i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio.

2. Il nuovo "allegato A" è riportato sub 1 e costituisce parte integrante della presente legge.

3. Se vi è «incompatibilità tra impianto e territorio», di cui all'art. 19 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, il comune, competente per territorio, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ordina al concessionario interessato di eliminare l'impianto entro e non oltre 18 mesi decorrenti dalla ricezione del relativo provvedimento, per evitare che sia irrogata la revoca, di cui agli articoli 31, comma 1, lettera g), 38, 45, 51, comma 1, della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27.


 

 

Art. 2

1. L'allegato C (Distretti Sanitari) parte integrante della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 è così modificato:

a) distretto sanitario n. 5: il nome del comune di S. Andrea, va correttamente scritto Sant'Andrea di Conza;

b) Distretto Sanitario n. 17: è aggiunto il comune di Apollosa che pertanto viene escluso dal distretto sanitario 18;

c) distretto sanitario n. 19: il nome del comune di Arpaia, riportato per la seconda volta, va correttamente scritto Arpaise;

d) distretto sanitario n. 21: il nome del comune Pietrarola, va correttamente scritto Pietraroia;

e) distretto sanitario n. 23: il nome del comune Castelfranco in Misciano, va correttamente scritto Castelfranco in Miscano;

f) il distretto sanitario n. 34 confluisce nell'azienda sanitario locale Caserta 1 con il n. 33;

g) distretto sanitario n. 48: l'indicazione "insediamento 167" va sostituita con il nome "Scampia";

g) distretto sanitario n. 52: l'indicazione "Insediamento 167" va soppressa;

i) i distretti sanitari dal n. 54 al n. 62 afferiscono all'azienda sanitaria locale Napoli 2;

l) i distretti sanitari dal n. 63 al n. 68 afferiscono all'azienda sanitaria locale Napoli 3;

m) i distretti sanitari dal n. 69 al n. 77 afferiscono all'azienda sanitaria locale Napoli 4, insieme ai distretti sanitari già indicati ai numeri 83 e 84, che, pertanto, assumono i numeri 78 e 79;

n) all'interno di tale azienda sanitaria locale Napoli 4, al distretto sanitario n. 73 (Nola) viene aggiunta il comune di Visciano che, pertanto viene sottratto dal distretto sanitario n. 74;

o) i distretti sanitari, da quello di Castellammare a quello di Gragnano - esclusi i distretti sanitari di San Gennaro Vesuviano, Palma Campania (già n. 83) e Terzigno, Poggiomarino, Striano (già n. 84), che restano aggregati all'azienda sanitaria locale Napoli 4 – afferiscono all'azienda sanitaria locale Napoli 5. All'interno di tale azienda sanitaria locale, il comune di Ercolano viene escluso dall'ambito del distretto di Torre Annunziata (già n. 83) e viene costituito in Distretto autonomo col n. 82;

p) al distretto sanitario di Nocera Inferiore (già nº 90) è sottratto il comune di Nocera Superiore;

q) al distretto sanitario di Sarno (già n. 95) sono sottratti i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio;

r) è istituito il nuovo distretto sanitario n. 96 con i comuni di Castel San Giorgio, Roccapiemonte e Nocera Superiore;

s) il distretto sanitario di Cava dei Tirreni (già nº 93) è soppresso;

t) al distretto sanitario di Salerno (già n. 96) è sottratto il comune di Vietri sul Mare;

u) al distretto sanitario di Maiori (già n. 98) vengono aggiunti i comuni di Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare;

v) ai comuni afferenti al distretto sanitario di Eboli - ASL Salerno 2 - (già n. 102) vanno aggiunti Postiglione e Sicignano degli Alburni, che, di conseguenza, sono esclusi dal distretto sanitario di Bellosguardo – ASL Salerno 3 - (già n. 105);

z) distretto sanitario di Roccadaspide (già n. 106) il nome del comune di Monteforte Cilento, va correttamente scritto Monteforte Cilento;

aa) distretto sanitario di Vallo della Lucania (già nº 109): il nome del comune di Molo della Civitella, va correttamente scritto Moio della Civitella.

2. La numerazione dei distretti, a seguito delle variazioni apportate, è quella rideterminata nell'Allegato C".

3. Il nuovo "Allegato C" è riportato sub 2 e costituisce parte integrante della presente legge.


 

 

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

21 aprile 1997
                                                                          Rastrelli