Legge Regionale 21 gennaio 1997, n. 5.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 5 del 27 gennaio 1997

 

"Istituzione del Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

1. La Regione Campania, al fine di rendere più organico, completo e prolungato, il Servizio di Assistenza domiciliare alle persone anziane ed in attuazione dell' ultimo comma dell' art. 5 della LR 18 ottobre 1989 n. 21, istituisce il Servizio di Telesoccorso - Telecontrollo che va coordinato con quanto previsto dalla LR 11 gennaio 1994, n. 2, sulla base di quanto successivamente previsto dall' art. 3.

2. Il Servizio di Telesoccorso - Telecontrollo è diretto ed esteso a tutti quei cittadini in particolari condizioni economiche e parzialmente autosufficienti a causa dell' età o di handicap, che vivono soli e che potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza tale da avere la necessità e l' urgenza di chiedere l' aiuto della comunità.


 

 

Art. 2

1. L'attivazione del Servizio di Telesoccorso- Telecontrollo deve prevedere che i fruitori utilizzino apparecchio idoneo e brevettato che consenta di far pervenire alle centrali operative previste dalla LR 11 gennaio 1994 n. 2 il segnale d' allarme e di far riconoscere il soggetto che ha inviato l' allarme.

2. Gli utenti del Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo cui viene fornito l' apparecchio sono i cittadini con reddito economico inferiore ai 15 milioni annui che vivono soli, con età uguale o superiore ai 75 anni, o con invalidità uguale o superiore al 75%.

3. Gli utenti sono individuati sulla base di segnalazioni motivate e certificate dai comuni e dai medici di famiglia per la parte relativa alle condizioni di salute.

4. Possono accedere al Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo anche coloro che, pur rientrando nelle categorie di cui al comma 2, denuncino un reddito economico superiore, purché si dotino autonomamente dell' idoneo apparecchio.


 

 

Art. 3

1. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce, previo parere della Commissione Consiliare competente, il piano operativo e le modalità del Servizio.

2. Tale piano deve essere comunicato al Servizio di Emergenza Sanitaria, agli effetti dell' indispensabile unità di servizio delle centrali operative.


 

 

Art. 4

1. L' onere derivante dall' attuazione della presente legge e la relativa copertura finanziaria per l' anno 1997 è demandata alla legge di bilancio per l' esercizio finanziario 1997.

2. Per gli anni successivi al 1997 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.


 

 

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 gennaio 1997

                                                                                                                            Rastrelli