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Legge Regionale 21 gennaio 1997, n. 5.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 5 del 27 gennaio 1997
"Istituzione del Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Campania, al fine di rendere più organico, completo e prolungato, il Servizio di Assistenza domiciliare alle persone anziane ed in attuazione dell' ultimo comma dell' art. 5 della LR 18 ottobre 1989 n. 21, istituisce il Servizio di Telesoccorso - Telecontrollo che va coordinato con quanto previsto dalla LR 11 gennaio 1994, n. 2, sulla base di quanto successivamente previsto dall' art. 3.
2. Il Servizio di Telesoccorso - Telecontrollo è diretto ed esteso a tutti quei cittadini in particolari condizioni economiche e parzialmente autosufficienti a causa dell' età o di handicap, che vivono soli e che potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza tale da avere la necessità e l' urgenza di chiedere l' aiuto della comunità.
Art. 2
1. L'attivazione del Servizio di Telesoccorso- Telecontrollo deve prevedere che i fruitori utilizzino apparecchio idoneo e brevettato che consenta di far pervenire alle centrali operative previste dalla LR 11 gennaio 1994 n. 2 il segnale d' allarme e di far riconoscere il soggetto che ha inviato l' allarme.
2. Gli utenti del Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo cui viene fornito l' apparecchio sono i cittadini con reddito economico inferiore ai 15 milioni annui che vivono soli, con età uguale o superiore ai 75 anni, o con invalidità uguale o superiore al 75%.
3. Gli utenti sono individuati sulla base di segnalazioni motivate e certificate dai comuni e dai medici di famiglia per la parte relativa alle condizioni di salute.
4. Possono accedere al Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo anche coloro che, pur rientrando nelle categorie di cui al comma 2, denuncino un reddito economico superiore, purché si dotino autonomamente dell' idoneo apparecchio.
Art. 3
1. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce, previo parere della Commissione Consiliare competente, il piano operativo e le modalità del Servizio.
2. Tale piano deve essere comunicato al Servizio di Emergenza Sanitaria, agli effetti dell' indispensabile unità di servizio delle centrali operative.
Art. 4
1. L' onere derivante dall' attuazione della presente legge e la relativa copertura finanziaria per l' anno 1997 è demandata alla legge di bilancio per l' esercizio finanziario 1997.
2. Per gli anni successivi al 1997 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
21 gennaio 1997
Rastrelli
- Testo come pubblicato sul bollettino n. 5 del 27 gennaio 1997 PDF (Dimensione file: 80,41 Kb)